Art. 40.
(Disposizioni finali)
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e'
soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario cui e' affidata la gestione provvisoria del CNEL, per
le attivita' relative al patrimonio, compreso quello immobiliare,
nonche' per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso
la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario
straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di
rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge
costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua
entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e
razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse
umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine
e' istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato
dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto
unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate
le disposizioni gia' vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite
le procedure per le modificazioni successive da approvare in
conformita' ai principi di autonomia, imparzialita' e accesso
esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono
altresi' di comune accordo le norme che regolano i contratti di
lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree
montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli
enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori
disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il
mutamento delle circoscrizioni delle Citta' metropolitane e'
stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma,
della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59,
secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero
complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei
senatori a vita gia' nominati alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori
di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz
Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi
linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima
applicazione ogni consigliere puo' votare per due liste di candidati,
formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori.