Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva
allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli
articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che
sono di immediata applicazione.
LA PRESIDENTE
Parte di provvedimento in formato grafico