Art. 24 Accesso ai meccanismi di incentivazione 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di validazione dei dati su GAUDI'. 2. La violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una data di entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a tale data ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione da impianti entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013. 3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 sono disciplinate dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014. 4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti. 5. Per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attivita' di competenza.