Art. 25 Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti 1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. All'art. 2, comma 1, lettera a) secondo periodo, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, la locuzione «energia immessa nel sistema elettrico» va intesa come energia elettrica prodotta da impianti oggetto di incentivazione e immessa in rete, al netto di quella eventualmente prelevata attraverso punti di connessione distinti ai fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti. 3. L'Autorita' definisce le modalita' con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. 4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE. 5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari sono calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.