Art. 27 Contatore del costo indicativo degli incentivi 1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che: i) il costo e' calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilita' annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della produzione storica del medesimo impianto, laddove disponibile, ovvero della produzione media statistica per impianti con caratteristiche omogenee a quello in esame; ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, il costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui dati storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto per i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali impianti e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data, il GSE attribuisce il costo a una data presunta, stimata tenendo conto dei tempi tipici di entrata in esercizio e dell'eventuale decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione; iii) il prezzo dell'energia e' pari alla media dei prezzi dei ventiquattro mesi precedenti e dei dodici mesi successivi, come risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME; iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo dell'energia di cui al punto iii si assume per definire il costo dell'incentivo attribuibile agli impianti che usufruiscono di incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive e gli impianti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale media e' definita «costo indicativo annuo medio degli incentivi» ed e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili. 3. Qualora il costo indicativo annuo medio degli incentivi, riferito al mese in cui e' effettuato il calcolo, raggiunga i 5,8 MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3. 4. Prima della data di apertura delle sessioni di procedure di aste, registro e rifacimento, il GSE verifica, con le modalita' previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8 MLD€ di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora il costo correlato comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti sono ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari al rapporto fra il costo effettivamente disponibile e quello relativo ai contingenti resi disponibili con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.