Art. 27 
 
 
           Contatore del costo indicativo degli incentivi 
 
  1. Il GSE calcola il valore  del  «costo  indicativo  annuo»  degli
incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata  in
esercizio di impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione
tariffaria. Per il calcolo si assume che: 
  i) il costo e' calcolato come  la  sommatoria  dei  prodotti  degli
incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto  alimentato  da  fonti
rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per  la  producibilita'
annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE
sulla base della produzione storica del  medesimo  impianto,  laddove
disponibile, ovvero della produzione media  statistica  per  impianti
con caratteristiche omogenee a quello in esame; 
  ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro  in
posizione utile o vincitori delle procedure di asta  al  ribasso,  il
costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui  dati
storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto  per
i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali  impianti
e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a  tale  data,
il GSE attribuisce il costo a  una  data  presunta,  stimata  tenendo
conto dei tempi tipici  di  entrata  in  esercizio  e  dell'eventuale
decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione; 
  iii) il prezzo dell'energia e'  pari  alla  media  dei  prezzi  dei
ventiquattro mesi precedenti  e  dei  dodici  mesi  successivi,  come
risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito  del
GME; 
  iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo
dell'energia di cui al punto iii si  assume  per  definire  il  costo
dell'incentivo  attribuibile  agli  impianti  che   usufruiscono   di
incentivi calcolati per differenza rispetto  a  tariffe  incentivanti
costanti, ivi inclusi gli  impianti  che  accedono  a  tariffe  fisse
onnicomprensive e gli impianti di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del
decreto ministeriale 6 luglio 2012. 
  2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il  triennio  successivo,
dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale
media e' definita «costo indicativo annuo medio degli  incentivi»  ed
e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili. 
  3.  Qualora  il  costo  indicativo  annuo  medio  degli  incentivi,
riferito al mese in cui e' effettuato il  calcolo,  raggiunga  i  5,8
MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3. 
  4. Prima della data di apertura  delle  sessioni  di  procedure  di
aste, registro e rifacimento,  il  GSE  verifica,  con  le  modalita'
previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti
resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8  MLD€
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora  il  costo  correlato
comportasse il superamento  del  limite,  tutti  i  contingenti  sono
ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari  al  rapporto
fra  il  costo  effettivamente  disponibile  e  quello  relativo   ai
contingenti resi disponibili con le  modalita'  di  cui  all'art.  9,
comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.