Art. 30 Interventi sugli impianti in esercizio 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalita' di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri: a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonche', ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non e' altresi' ammesso l'incremento della superficie captante; b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati; c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformita' a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita' di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate; d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non e' prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL; e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarita' di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1. 3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.