Art. 31 Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE; b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita' con le quali e' fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricita' verde; c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE. 3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, e' calcolata sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: PTOT asta: e' la potenza totale messa ad asta, come indicata all'art. 12, comma 3; Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n; FER% SMn: e' la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n; Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia. 4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo: rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT; inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile. 5. Nell'ambito del presente decreto, il GSE attribuisce l'intero contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici onshore.