Art. 32 Disposizioni finali 1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all'applicazione del regime di calcolo dell'incentivo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L'esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non e' piu' modificabile per il residuo periodo di diritto all'incentivo. 2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art. 17 del decreto 6 luglio 2012. 3. Gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del decreto 6 luglio 2012, che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2 dell'art. 11 e al comma 6 dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento di cui all'allegato 1, vigente alla data di entrata in esercizio. 4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2016 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina