Art. 17 
 
 
     Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, rilevano le concentrazioni dei
rischi a livello di gruppo identificate con riferimento  ai  seguenti
elementi: 
    a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette,  di  ciascuna
societa' del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti
di controparti esterne al gruppo,  individuali  o  interconnesse,  in
grado di produrre: 
      i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilita'  e  la
situazione finanziaria del gruppo; 
      ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo; 
    b) le  esposizioni  vanno  analizzate  nel  contesto  di  singoli
fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi  che
devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo
di rischio del gruppo; 
    c)  le  concentrazioni  dei  rischio   possono   emergere   nelle
attivita', nelle passivita' o nelle voci fuori bilancio del gruppo.