Art. 17 Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo 1. Ai fini del presente regolamento, rilevano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo identificate con riferimento ai seguenti elementi: a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette, di ciascuna societa' del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti di controparti esterne al gruppo, individuali o interconnesse, in grado di produrre: i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilita' e la situazione finanziaria del gruppo; ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo; b) le esposizioni vanno analizzate nel contesto di singoli fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi che devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo di rischio del gruppo; c) le concentrazioni dei rischio possono emergere nelle attivita', nelle passivita' o nelle voci fuori bilancio del gruppo.