Art. 33 
 
                   Controllo della Corte dei conti 
 
  1. I provvedimenti  di  natura  regolatoria  ed  organizzativa,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati  dal  Commissario
straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge  14  gennaio
1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1,  della  legge
24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo
svolgimento della fase del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con
motivazione   espressa,   dichiararli   provvisoriamente    efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e   successive
modificazioni. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
          3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti): 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. (Omissis). 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  27
          della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni  per  la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999): 
              «Art. 27 (Accelerazione del procedimento  di  controllo
          della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla  Corte
          dei conti  per  il  controllo  preventivo  di  legittimita'
          divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni
          dalla  loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta   una
          pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la  Corte,
          nel  predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di
          legittimita' costituzionale, per  violazione  dell'art.  81
          della Costituzione, delle norme aventi forza di  legge  che
          costituiscono  il  presupposto  dell'atto,   ovvero   abbia
          sollevato,   in   relazione    all'atto,    conflitto    di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie  e  le
          risposte delle amministrazioni o del Governo, che non  puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della citata legge n. 241  del  1990,  e
          successive modificazioni: 
              «Art. 21-bis (Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati). - 1.  Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci.». 
              «Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi  e  con  le
          modalita'   stabiliti    dalla    legge,    le    pubbliche
          amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
          degli  obblighi  nei  loro  confronti.   Il   provvedimento
          costitutivo di obblighi indica il termine  e  le  modalita'
          dell'esecuzione da parte del  soggetto  obbligato.  Qualora
          l'interessato non ottemperi, le pubbliche  amministrazioni,
          previa diffida, possono provvedere all'esecuzione  coattiva
          nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge. 
              2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
          oggetto somme di denaro si applicano  le  disposizioni  per
          l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.». 
              «Art.  21-quater   (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento).  -  1.   I   provvedimenti   amministrativi
          efficaci  sono  eseguiti  immediatamente,  salvo  che   sia
          diversamente stabilito  dalla  legge  o  dal  provvedimento
          medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies.».