Art. 26 
 
                      Fertilizzanti correttivi 
 
  1. L'utilizzazione agronomica dei  correttivi  di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in  particolare  del  gesso  di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come  definiti
all'allegato 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.  75  del  2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono  l'utilizzo  di  materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto  dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di  cui  al  codice  di  buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le  politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4  maggio  1999,   in   attuazione
dell'articolo 4 della direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c),  della  legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per i riferimenti del d.lgs. n. 75 del  2010,  si  veda
          nelle note all'art. 25. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  della  legge  22
          febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  1993),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 52 (S.O.) del 4 marzo 1994: 
              "Art. 37. Tutela delle acque: criteri di delega.  -  1.
          L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  91/271/CEE,
          concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara'
          informata  ai  seguenti  ulteriori   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) promuovere gli interventi necessari  per  proteggere
          l'ambiente  dalle  ripercussioni  negative  degli  scarichi
          delle acque reflue urbane; 
              b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione  ed
          il completamento di  reti  fognarie  e  degli  impianti  di
          depurazione per il convogliamento ed il  trattamento  delle
          acque reflue urbane; 
              c) individuare nel decreto di recepimento,  sulla  base
          dei criteri di cui  all'allegato  II  della  direttiva,  un
          primo elenco di aree sensibili per le quali risultino  gia'
          disponibili i dati per  la  caratterizzazione  qualitativa,
          nonche'  determinare  i  criteri  di   indirizzo   per   la
          successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da
          parte delle regioni e delle province autonome; 
              d)  definire  i   criteri   generali   per   l'ottimale
          programmazione  degli  interventi  di  disinquinamento  dal
          punto di vista del rapporto tra costi e benefici; 
              e) prevedere che le  regioni  e  le  province  autonome
          promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una
          programmazione su base pluriennale di interventi  corredata
          da relativi  costi  di  investimento  e  di  esercizio,  da
          finanziare   attraverso   l'adeguamento,   previsto   dagli
          articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n.  498  ,  e
          nelle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8
          giugno 1990, n. 142 , e dal citato art. 12 della  legge  23
          dicembre 1992, n. 498 , delle  tariffe  per  i  servizi  di
          acquedotto, di fognatura e di depurazione. 
              2.   L'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
          91/676/CEE,   relativa   alla   protezione   delle    acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti  agricole,  sara'  informata  ai  seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi: 
              a) individuare le acque inquinate dai nitrati  per  una
          prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei  dati
          disponibili derivanti dai piani di campionamento,  relativi
          alle  predette  zone,  effettuati   in   esecuzione   della
          legislazione vigente; predisporre ed  effettuare  ulteriori
          piani di campionamento atti a consentire una  delimitazione
          piu' puntuale delle zone vulnerabili; 
              b) predisporre e realizzare, per le  zone  vulnerabili,
          programmi di azione da parte delle regioni e delle province
          autonome sulla base  dei  criteri  stabiliti  dai  Ministri
          competenti; 
              c) predisporre da parte delle regioni e delle  province
          autonome,  sulla  base  di  criteri  generali  fissati  con
          decreto del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
          forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  con
          il   Ministro   della   sanita',    in    relazione    alle
          caratteristiche del territorio, ed al rapporto  tra  numero
          dei capi e superficie disponibile, codici di buona  pratica
          agricola che  consentano  lo  spandimento  delle  deiezioni
          zootecniche e la fertilizzazione  senza  la  necessita'  di
          preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita'; 
              d)   predisporre   programmi   di   formazione   e   di
          informazione per gli agricoltori, a  valere  sulle  risorse
          comunitarie concernenti la formazione agricola; 
              e)  predisporre   programmi   periodici   di   verifica
          dell'efficacia dei programmi di azione attuati  nelle  zone
          vulnerabili; 
              f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai  sensi
          della direttiva con quelle da adottare in  conformita'  con
          la  direttiva  del  Consiglio  91/271/CEE,  concernente  il
          trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236."