Art. 27 
 
                     Pulizia dei fondali marini 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n.  179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti  idonei  nei  quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di  rifiuti  raccolti
durante le attivita' di  gestione  delle  aree  marine  protette,  le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo  svolte  da
associazioni sportive, ambientaliste e  culturali,  tramite  appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni  citate,  con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se  costituita,  e
il comune territorialmente competenti. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   sulla   base   dei   risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure,  le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle  medesime  attivita'
ad altri porti. 
  3.  All'articolo  5,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e  successive  modificazioni,  le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura». 
 
          Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 31  luglio
          2002,  n.  179  "Disposizioni   in   materia   ambientale",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189  (S.O.)  del  13
          agosto 2002: 
              "Art. 20. Istituzione del Reparto ambientale marino.  -
          1. Al  fine  di  conseguire  un  piu'  rapido  ed  efficace
          supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
          marino  e  costiero,  e'  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  il  Reparto
          ambientale marino (RAM)  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato." 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          24  giugno  2003,  n.  182  (Attuazione   della   direttiva
          2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta  per
          i rifiuti prodotti dalle navi ed  i  residui  del  carico),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168  del  22  luglio
          2003, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. Piano di raccolta  e  piano  di  gestione  dei
          rifiuti. - 1.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste
          dall'allegato I e tenuto conto degli obblighi di  cui  agli
          articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1,  l'Autorita'  portuale,
          previa  consultazione  delle  parti   interessate   e,   in
          particolare, degli enti  locali,  dell'ufficio  di  sanita'
          marittima  e  degli  operatori  dello  scalo  o  dei   loro
          rappresentanti, entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto elabora un  piano  di  raccolta
          dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico  e
          ne da' immediata comunicazione alla regione competente  per
          territorio. 
              2. Entro sessanta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione
          del piano di cui al comma 1, la regione valuta  ed  approva
          lo stesso piano, integrandolo,  per  gli  aspetti  relativi
          alla gestione, con  il  piano  regionale  di  gestione  dei
          rifiuti di cui all'art. 22 del decreto  legislativo  n.  22
          del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione. 
              3. In caso di  inadempimento  da  parte  dell'Autorita'
          portuale dell'obbligo di cui al comma  1  nei  termini  ivi
          stabiliti, la regione  competente  per  territorio  nomina,
          entro sessanta giorni dalla scadenza di detto  termine,  un
          commissario ad  acta  per  la  elaborazione  del  piano  di
          raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto
          al comma 2. 
              4.  Nei  porti  in  cui   l'Autorita'   competente   e'
          l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui  al  comma  1
          sono adottate, d'intesa  con  la  regione  competente,  con
          ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a
          cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione,
          con il piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
          all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
          Il comune cura le procedure  relative  all'affidamento  del
          servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con  l'Autorita'
          marittima per i fini  di  interesse  di  quest'ultima.  Nei
          porti  di  cui  al  presente  comma,  spetta  alla  regione
          provvedere alla predisposizione  dello  studio  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 5 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,
          nonche' alla acquisizione  di  ogni  altra  valutazione  di
          compatibilita' ambientale inerente al  piano  di  raccolta.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso  territorio
          regionale, l'Autorita' portuale  puo'  elaborare  un  unico
          piano di raccolta dei  rifiuti,  purche'  il  piano  stesso
          indichi per ciascun porto  il  fabbisogno  di  impianti  di
          raccolta e l'entita' degli impianti disponibili. 
              6. Il piano di raccolta e di gestione  dei  rifiuti  e'
          aggiornato ed approvato in coerenza con  la  pianificazione
          regionale in materia di rifiuti, almeno ogni  tre  anni  e,
          comunque,  in   presenza   di   significativi   cambiamenti
          operativi nella gestione del porto."