Art. 29 
 
          Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e  controllo
in materia di gestione dei rifiuti»; 
  b) al comma 1: 
  1) all'alinea,  le  parole:  «e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
l'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti,   in   appresso   denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
  «g-bis)  elabora  i  parametri  per  l'individuazione   dei   costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento; 
  g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di  servizio  di
cui all'articolo 203; 
  g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri; 
  g-quinquies) verifica il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»; 
  c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e  controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»; 
    e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  e  della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo». 
  2. Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2,  dall'articolo  223,  commi  4,  5  e  6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234,  comma  7,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi  e  degli  uffici  in  cui  il  predetto   personale   opera.
L'inquadramento  e'  disposto  nell'area  funzionale  del   personale
individuata  dall'amministrazione  di  destinazione  sulla  base   di
apposita  tabella  di  equiparazione  approvata   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente  all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del  31
dicembre  2017,  i  limiti  percentuali  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati  nel
15  e  nel  10  per  cento  della  dotazione  organica  di  dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia  dal  comma  5-bis  del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20  per
cento. 
  4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «12. Le regioni  e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo. 
  12-bis. L'attivita' di vigilanza  sulla  gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni: 
  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune; 
  b) percentuale di raccolta differenziata totale  e  percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati; 
  c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale   autorizzata   e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori; 
  d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per  ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a  quanto  previsto  alla  lettera  c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti  in  uscita,
suddivisi per codice CER; 
  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di  rifiuti  in  ingresso,  suddivisi  per
codice CER; 
  f)  per  le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto». 
  5. Al comma 3  dell'articolo  188-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono  premesse  le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,». 
  6. All'articolo 193, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Gli
imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario  di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono  soci  che  abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio». 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta il testo dell'art.  206-bis  del  citato  d.
          lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 206-bis. Vigilanza  e  controllo  in  materia  di
          gestione dei rifiuti - 1. Al fine di garantire l'attuazione
          delle norme di cui alla parte quarta del  presente  decreto
          con  particolare   riferimento   alla   prevenzione   della
          produzione  della  quantita'  e  della  pericolosita'   dei
          rifiuti     ed     all'efficacia,     all'efficienza     ed
          all'economicita'  della   gestione   dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche'  alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
              a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio; 
              b)  provvede  all'elaborazione   ed   all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
          sulle modalita' di gestione  dei  rifiuti  per  migliorarne
          efficacia,  efficienza  e  qualita',  per   promuovere   la
          diffusione delle buone pratiche e delle  migliori  tecniche
          disponibili per la prevenzione, le raccolte  differenziate,
          il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; 
              c) predispone il Programma generale di  prevenzione  di
          cui all'art. 225 qualora il Consorzio nazionale  imballaggi
          non provveda nei termini previsti; 
              d) verifica l'attuazione del Programma generale di  cui
          all'art.  225  ed  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
          recupero e di riciclaggio; 
              e) verifica i costi  di  gestione  dei  rifiuti,  delle
          diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita'  di
          gestione ed effettua  analisi  comparative  tra  i  diversi
          ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; 
              f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; 
              g) predispone un rapporto annuale  sulla  gestione  dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura la trasmissione  al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              g-bis) elabora i  parametri  per  l'individuazione  dei
          costi standard, comunque nel rispetto del  procedimento  di
          determinazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26
          novembre 2010, n. 216,  e  la  definizione  di  un  sistema
          tariffario  equo  e  trasparente   basato   sul   principio
          dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina  paga"  e
          sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio
          e di investimento; 
              g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di  contratto  di
          servizio di cui all'art. 203; 
              g-quater) verifica  il  rispetto  dei  termini  di  cui
          all'art. 204, segnalando le inadempienze 
              al Presidente del Consiglio dei ministri; 
              g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi
          stabiliti dall'Unione  europea  in  materia  di  rifiuti  e
          accerta  il  rispetto  della  responsabilita'  estesa   del
          produttore da parte dei produttori e degli  importatori  di
          beni. 
              2. (abrogato) 
              3. (abrogato) 
              4. Per l'espletamento delle  funzioni  di  vigilanza  e
          controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le  risorse  di  cui  al
          comma 6. 
              5. (abrogato) 
              6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di
          vigilanza e controllo di cui al presente articolo,  pari  a
          due milioni di euro, aggiornato  annualmente  al  tasso  di
          inflazione, provvedono, tramite contributi di pari  importo
          complessivo,  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  di  cui
          all'art. 224, i soggetti di  cui  all'art.  221,  comma  3,
          lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234,
          235, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi  degli  articoli
          227 e 228. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta
          giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento  e
          successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
          l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
          soggetti predetti. Dette somme sono versate  dal  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e  dagli  altri  soggetti  e  Consorzi
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della
          finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare." 
              Si riporta il testo dell'art. 221, commi 5, 7, 8  e  9,
          223, commi 4, 5 e 6, 224, commi 3 e 6, 225, commi 3, 4 e 5,
          233, comma 9, 234,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152: 
              "5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio
          Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art.  223,
          devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
          progetto del sistema di cui al comma 3,  lettere  a)  o  c)
          richiedendone  il  riconoscimento  sulla  base  di   idonea
          documentazione. Il progetto  va  presentato  entro  novanta
          giorni dall'assunzione della  qualifica  di  produttore  ai
          sensi dell'art. 218,  comma  1,  lettera  r)  o  prima  del
          recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in
          ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
          riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
          sistema e ne dia  comunicazione  al  Consorzio,  permanendo
          fino  a  tale  momento  l'obbligo   di   corrispondere   il
          contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera
          h). Per ottenere  il  riconoscimento  i  produttori  devono
          dimostrare di aver organizzato il sistema  secondo  criteri
          di efficienza, efficacia ed economicita',  che  il  sistema
          sara' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e  che
          sara' in grado di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio  di  cui
          all'art. 220. I produttori devono inoltre garantire che gli
          utilizzatori e gli utenti  finali  degli  imballaggi  siano
          informati   sulle   modalita'   del    sistema    adottato.
          L'Osservatorio,   acquisiti   i   necessari   elementi   di
          valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi,  si
          esprime entro novanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di
          mancata risposta nel termine sopra indicato,  l'interessato
          chiede  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti
          sostitutivi da emanarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.
          L'Osservatorio sara'  tenuta  a  presentare  una  relazione
          annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte   le   istruttorie
          esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai
          sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate
          dal presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni relative  alle  attivita'  private  sottoposte
          alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi del presente articolo,  le  attivita'  di
          cui al comma 3 lettere a) e c)  possono  essere  intraprese
          decorsi  novanta  giorni  dallo  scadere  del  termine  per
          l'esercizio dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come
          indicato nella presente norma. 
              7. Entro il 30 settembre di ogni anno i  produttori  di
          cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista  dall'art.
          207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano  specifico
          di  prevenzione  e  gestione   relativo   all'anno   solare
          successivo, che sara' inserito nel  programma  generale  di
          prevenzione e gestione di cui all'art. 225. 
              8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
          al comma 5 sono inoltre tenuti a  presentare  all'Autorita'
          prevista dall'art. 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi
          una  relazione  sulla  gestione  relativa  all'anno  solare
          precedente, comprensiva dell'indicazione  nominativa  degli
          utilizzatori che, fino al consumo, partecipano  al  sistema
          di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico
          e dei risultati conseguiti nel recupero e nel  riciclo  dei
          rifiuti di  imballaggio;  nella  stessa  relazione  possono
          essere evidenziati i problemi  inerenti  il  raggiungimento
          degli  scopi  istituzionali  e  le  eventuali  proposte  di
          adeguamento della normativa. 
              9. Il mancato riconoscimento del sistema ai  sensi  del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui  all'art.
          220 ovvero siano stati violati gli  obblighi  previsti  dai
          commi 6 e 7,  comportano  per  i  produttori  l'obbligo  di
          partecipare ad uno dei consorzi  di  cui  all'art.  223  e,
          assieme ai propri utilizzatori  di  ogni  livello  fino  al
          consumo,   al   consorzio   previsto   dall'art.   224.   I
          provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai  produttori
          interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione
          obbligatoria  ai  consorzi  disposta  in  applicazione  del
          presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini  della
          corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art.
          224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora.
          Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
          dal ricevimento  della  comunicazione  dell'Autorita',  non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'art. 261." 
              "4. Ciascun Consorzio mette  a  punto  e  trasmette  al
          CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  un  proprio
          programma pluriennale di prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno. 
              5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui
          al presente articolo presentano all'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti e al Consorzio nazionale  imballaggi  un  piano
          specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione. 
              6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi  di  cui
          al presente  articolo  sono  inoltre  tenuti  a  presentare
          all'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  ed  al  Consorzio
          nazionale imballaggi una relazione sulla gestione  relativa
          all'anno  precedente,  con  l'indicazione  nominativa   dei
          consorziati,  il  programma  specifico   ed   i   risultati
          conseguiti nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti  di
          imballaggio." 
              "3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
              a) definisce, in  accordo  con  le  regioni  e  con  le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali in cui rendere operante un  sistema  integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali  selezionati  a   centri   di   raccolta   o   di
          smistamento; 
              b)  definisce,   con   le   pubbliche   amministrazioni
          appartenenti ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori  dei  rifiuti  selezionati   provenienti   dalla
          raccolta differenziata; 
              c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi  specifici
          di prevenzione di cui agli articoli 221, comma  6,  e  223,
          comma 4, il Programma generale  per  la  prevenzione  e  la
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  di
          cui all'art. 225; 
              d) promuove accordi  di  programma  con  gli  operatori
          economici per favorire il riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; 
              e) assicura la necessaria cooperazione tra  i  consorzi
          di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'art. 221,  comma
          3, lettere a) e c) e gli altri operatori  economici,  anche
          eventualmente   destinando   una   quota   del   contributo
          ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai  consorzi  che
          realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a
          quelle minime indicate nel Programma generale, al fine  del
          conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
          alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
          raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso
          ridotta  la  quota  del  contributo  ambientale   ad   essi
          riconosciuto dal Conai; 
              f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
          amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
          economici; 
              g)   organizza,   in   accordo   con    le    pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale; 
              h) ripartisce tra i produttori e  gli  utilizzatori  il
          corrispettivo  per  i   maggiori   oneri   della   raccolta
          differenziata di cui all'art. 221, comma  10,  lettera  b),
          nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero  dei
          rifiuti di imballaggio conferiti al  servizio  di  raccolta
          differenziata, in proporzione  alla  quantita'  totale,  al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul  mercato  nazionale,  al  netto  delle   quantita'   di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. A  tal  fine  determina  e
          pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate
          dallo statuto,  anche  in  base  alle  utilizzazioni  e  ai
          criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI; 
              i) promuove il coordinamento con la gestione  di  altri
          rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b),  anche
          definendone gli ambiti di applicazione; 
              l) promuove la  conclusione,  su  base  volontaria,  di
          accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti  di
          cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e  c),  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Tali  accordi  sono  relativi   alla
          gestione ambientale della medesima tipologia  di  materiale
          oggetto dell'intervento  dei  consorzi  con  riguardo  agli
          imballaggi,  esclusa  in  ogni  caso  l'utilizzazione   del
          contributo ambientale CONAI; 
              m)  fornisce  i  dati  e  le   informazioni   richieste
          dall'Autorita' di cui all'art. 207 e assicura  l'osservanza
          degli indirizzi da questa tracciati; 
              n) acquisisce da enti pubblici o privati,  nazionali  o
          esteri, i dati  relativi  ai  flussi  degli  imballaggi  in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e  l'utilizzo  degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto dall'art. 178, comma  1,  di  rilevante  interesse
          pubblico ai sensi dell'art. 53 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
              6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,  che  puo'
          richiedere eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro  i
          successivi sessanta giorni." 
              "3.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI
          trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  un  piano
          specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione. 
              4. La relazione generale consuntiva  relativa  all'anno
          solare precedente e' trasmessa per il parere  all'Autorita'
          di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni  anno.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla  approvazione
          ed  alle  eventuali  modificazioni   e   integrazioni   del
          Programma generale  di  prevenzione  e  di  gestione  degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 
              5. Nel caso  in  cui  il  Programma  generale  non  sia
          predisposto, lo stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva
          dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In  tal  caso  gli
          obiettivi di recupero e  riciclaggio  sono  quelli  massimi
          previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto." 
              "9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
          1 possono,  entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo  ai  sensi  del
          comma 2, organizzare autonomamente la gestione degli oli  e
          grassi vegetali e animali esausti su  tutto  il  territorio
          nazionale. In tale  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere  all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,   previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi nei successivi  sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'
          tenuta  a  presentare  una  relazione  annuale  di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite." 
              "7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
          1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
              a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
          beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; 
              b)  mettere  in  atto  un   sistema   di   raccolta   e
          restituzione dei beni in polietilene al  termine  del  loro
          utilizzo, con  avvio  al  riciclo  o  al  recupero,  previo
          accordi  con  aziende  che  svolgono  tali  attivita',  con
          quantita' definite e documentate; 
              Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere all'osservatorio nazionale sui  rifiuti,  previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi  nei  successivi  sessanta   giorni.   L'Autorita'
          presenta una relazione annuale di sintesi relativa a  tutte
          le istruttorie esperite." 
              Si riporta il testo degli articoli  1  ,  3  e  30  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione.  -  1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica." 
              "Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico.  -  1.
          In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  rimangono  disciplinati
          dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
          carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'art. 1 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4  giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria  e'  disciplinato
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'art. 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421." 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse. - 1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'." 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
          luglio 2014, n.  142  "Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance e degli Uffici di  diretta  collaborazione"  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 (S.O.) del
          6 ottobre 2014. 
              Si riporta il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 4 ,  5  e
          5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali.  -  1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              omissis 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              omissis 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6." 
              Si riporta il testo degli articoli 199, 188-ter e  193,
          comma 2 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 199. Piani regionali. - 1. Le regioni, sentite le
          province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani,
          le Autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei
          principi e delle finalita' di cui agli articoli  177,  178,
          179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
          generali stabiliti dall'art. 195, comma 1, lettera m), ed a
          quelli previsti  dal  presente  articolo,  predispongono  e
          adottano piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti.  Per
          l'approvazione dei piani regionali si applica la  procedura
          di cui alla Parte II del presente  decreto  in  materia  di
          VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili
          informazioni relative alla partecipazione del  pubblico  al
          procedimento e alle motivazioni sulle quali si  e'  fondata
          la decisione, anche in relazione alle osservazioni  scritte
          presentate. 
              2. I piani di gestione dei rifiuti di cui  al  comma  1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              3. I piani regionali di gestione dei rifiuti  prevedono
          inoltre: 
              a)  tipo,  quantita'  e  fonte  dei  rifiuti   prodotti
          all'interno   del   territorio,   suddivisi   per    ambito
          territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani,
          rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o  verso  il
          territorio nazionale e valutazione  dell'evoluzione  futura
          dei  flussi  di  rifiuti,  nonche'  la   fissazione   degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello regionale, fermo  restando  quanto  disposto  dall'
          art. 205; 
              b) i sistemi di raccolta  dei  rifiuti  e  impianti  di
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali per oli usati,  rifiuti  pericolosi  o  flussi  di
          rifiuti   disciplinati   da   una   normativa   comunitaria
          specifica; 
              c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di
          raccolta, della chiusura degli  impianti  esistenti  per  i
          rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i
          rifiuti in conformita' del principio di  autosufficienza  e
          prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e  182-bis  e  se
          necessario degli investimenti correlati; 
              d)  informazioni  sui  criteri   di   riferimento   per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
              e) politiche generali di gestione dei rifiuti,  incluse
          tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti,  o
          altre  politiche  per  i  rifiuti  che   pongono   problemi
          particolari di gestione; 
              f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
          ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
          guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m); 
              g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli
          impianti necessari a  garantire  la  gestione  dei  rifiuti
          urbani   secondo   criteri   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali  di  cui  all'art.  200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
              h) la promozione della gestione dei rifiuti per  ambiti
          territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali   una
          adeguata disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per
          gli ambiti piu'  meritevoli,  tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente,  una  maggiorazione  di
          contributi; a tal fine le regioni  possono  costituire  nei
          propri bilanci un apposito fondo; 
              i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
          smaltimento dei rifiuti urbani; 
              l) i  criteri  per  l'individuazione,  da  parte  delle
          province, delle aree non idonee alla  localizzazione  degli
          impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche'  per
          l'individuazione  dei  luoghi  o   impianti   adatti   allo
          smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri  generali
          di cui all'art. 195, comma 1, lettera p); 
              m) le iniziative volte a favorire,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio ed il recupero  dai  rifiuti  di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
              n) le misure atte  a  promuovere  la  regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
              o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche
          di cui all'art. 195, comma 2, lettera a),  di  disposizioni
          speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
              p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione
          degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di  cui  all'art.
          225, comma 6; 
              q)  il  programma  per   la   riduzione   dei   rifiuti
          biodegradabili da collocare in discarica di cui all' art. 5
          del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
              r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate.  Il  programma  fissa  anche  gli  obiettivi   di
          prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono  finalizzati  a
          dissociare la crescita economica dagli  impatti  ambientali
          connessi alla produzione dei  rifiuti.  Il  programma  deve
          contenere specifici parametri  qualitativi  e  quantitativi
          per le misure  di  prevenzione  al  fine  di  monitorare  e
          valutare  i  progressi  realizzati,   anche   mediante   la
          fissazione di indicatori. 
              4. Il piano di gestione  dei  rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
              a) aspetti organizzativi  connessi  alla  gestione  dei
          rifiuti; 
              b)  valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'   del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
              c)  campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione   di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
              5. Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
              6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
              a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
          Superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA); 
              b) l'individuazione dei  siti  da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
              c)  le  modalita'  degli  interventi  di   bonifica   e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
              d) la stima degli oneri finanziari; 
              e)  le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali   da
          asportare. 
              7.  L'approvazione  del  piano  regionale  o   il   suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
              8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12
          dicembre 2013. Fino a tale momento,  restano  in  vigore  i
          piani regionali vigenti. 
              9. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
          comma  8  e  di  accertata  inattivita'  nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del territorio e del mare, ai sensi dell' art. 5, comma  1,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida  gli
          organi regionali competenti a provvedere entro  un  congruo
          termine e, in caso di ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
          sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione  e
          approvazione o adeguamento del piano regionale. 
              10.  Le  regioni,  sentite  le  province   interessate,
          d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di  cui
          alla parte quarta  del  presente  decreto  provvedono  alla
          valutazione della necessita' dell'aggiornamento  del  piano
          almeno ogni sei anni,  nonche'  alla  programmazione  degli
          interventi  attuativi  occorrenti   in   conformita'   alle
          procedure  e  nei  limiti  delle  risorse  previste   dalla
          normativa vigente. 
              11.  Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare l'adozione  o  la  revisione  dei
          piani di  gestione  e  dei  programmi  di  prevenzione  dei
          rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo
          invio degli stessi alla Commissione europea. 
              12. Le  regioni  e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          programmi di cui al presente articolo. 
              12-bis. L'attivita' di  vigilanza  sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni: 
              a) produzione totale e pro capite  dei  rifiuti  solidi
          urbani  suddivisa  per  ambito  territoriale  ottimale,  se
          costituito, ovvero per ogni comune; 
              b)percentuale  di  raccolta  differenziata   totale   e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
              c)ubicazione,    proprieta',     capacita'     nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
              d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico
          e  per  ogni  ulteriore  tipo  di  impianto  destinato   al
          trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre
          a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti  in
          ingresso e quantita' di prodotti in uscita,  suddivisi  per
          codice CER; 
              e) per gli inceneritori e  i  coinceneritori,  oltre  a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
              f)   per   le   discariche,   ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto. 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              Art. 188-ter. Sistema di controllo della tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI).  -  1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a),  gli
          enti e le imprese produttori iniziali di  rifiuti  speciali
          pericolosi e  gli  enti  o  le  imprese  che  raccolgono  o
          trasportano   rifiuti   speciali   pericolosi   a    titolo
          professionale compresi i vettori  esteri  che  operano  sul
          territorio  nazionale,  o  che  effettuano  operazioni   di
          trattamento,    recupero,    smaltimento,    commercio    e
          intermediazione di rifiuti urbani  e  speciali  pericolosi,
          inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
          pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in
          caso di trasporto intermodale, i  soggetti  ai  quali  sono
          affidati i rifiuti  speciali  pericolosi  in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le modalita' di applicazione a regime  del  SISTRI
          al trasporto intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Oltre a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  24
          aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99  del
          30 aprile  2014,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono   essere
          specificate le categorie di soggetti di cui al  comma  1  e
          sono individuate, nell'ambito  degli  enti  o  imprese  che
          effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori  categorie
          di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.  a),  alle
          procedure relative alle spedizioni di  rifiuti  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive  modificazioni,
          ivi compresa l'adozione di un sistema  di  interscambio  di
          dati previsto  dall'art.  26,  paragrafo  4,  del  predetto
          regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
          sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 17 dicembre 2009,  relativi  alla  tratta  del
          territorio    nazionale    interessata    dal     trasporto
          transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  e'   effettuata   la   ricognizione   delle
          disposizioni, ivi incluse quelle del presente  decreto,  le
          quali, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
          predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." 
              "2. Il formulario di identificazione di cui al comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile  possono  delegare  alla  tenuta   ed   alla
          compilazione   del   formulario   di   identificazione   la
          cooperativa agricola di cui sono soci  che  abbia  messo  a
          loro disposizione un sito per  il  deposito  temporaneo  ai
          sensi dell'art. 183, comma 1,  lettera  bb);  con  apposito
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentite  le  organizzazioni   di
          categoria piu'  rappresentative,  possono  essere  previste
          ulteriori  modalita'   semplificate   per   la   tenuta   e
          compilazione del formulario di identificazione, nel caso in
          cui  l'imprenditore  agricolo  disponga  di   un   deposito
          temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e'  socio.
          Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
          e le altre  tre,  controfirmate  e  datate  in  arrivo  dal
          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
          trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  predetto
          produttore dei rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono
          essere conservate per cinque anni."