Art. 31 
 
Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, in materia di risarcimento  del  danno  e  ripristino
  ambientale dei siti di interesse nazionale 
 
  1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento  del
danno ambientale e il ripristino ambientale  dei  siti  di  interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e  tenuto
conto del quadro comune da rispettare  di  cui  all'allegato  3  alla
presente parte sesta, il soggetto  nei  cui  confronti  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato  le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale  di  siti
inquinati di interesse nazionale  ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del  titolo  V  della  parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la  relativa  azione  giudiziaria,  puo'   formulare   una   proposta
transattiva. 
  2. La proposta di transazione di cui al comma 1: 
  a) individua gli interventi di riparazione primaria,  complementare
e compensativa; 
  b) ove sia formulata per la riparazione compensativa,  tiene  conto
del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare; 
  c) ove i criteri  risorsa-risorsa  e  servizio-servizio  non  siano
applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e
compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una
valutazione economica; 
  d) prevede comunque un piano di monitoraggio  e  controllo  qualora
all'impossibilita'  della   riparazione   primaria   corrisponda   un
inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per
l'ambiente; 
  e) tiene conto  degli  interventi  di  bonifica  gia'  approvati  e
realizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presente
decreto; 
  f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il  danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche  da  alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera  obbligazione,  salvo  il
regresso nei confronti degli altri concorrenti; 
  g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti. 
  4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.
In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gli
interventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristino
dello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Della
conferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni. 
  5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dalla
convocazione,  approva,  respinge   o   modifica   la   proposta   di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  a
tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   di
competenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti. 
  6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettata
dall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ove
possibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente   o   da
instaurare. 
  7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. 
  8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in   sede   di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempiere
nel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanzie
finanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto   di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1». 
  2. L'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi  ai  procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto  a  regioni,
province e comuni ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 208 del 2008. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 31: 
              La rubrica dell'art. 2 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla  legge  di
          conversione  27  febbraio  2009,  n.  13,  abrogato   dalla
          presente legge, recava: "Danno ambientale".