Art. 36 
 
               Disposizioni per favorire le politiche 
             di prevenzione nella produzione di rifiuti 
 
  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) attivita'  di  prevenzione  nella  produzione  di  rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita'  di  rifiuti  non
prodotti». 
 
          Note all'art. 36: 
              Si riporta il testo del comma  659  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge di  stabilita'  2014-),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del  27  dicembre  2013,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "659. Il comune con regolamento di cui all'art. 52  del
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446,   puo'
          prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
              a) abitazioni con unico occupante; 
              b) abitazioni tenute a disposizione per uso  stagionale
          od altro uso limitato e discontinuo; 
              c) locali, diversi dalle abitazioni, ed  aree  scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente; 
              d) abitazioni occupate  da  soggetti  che  risiedano  o
          abbiano  la  dimora,  per  piu'  di  sei   mesi   all'anno,
          all'estero; 
              e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
              e-bis) attivita' di  prevenzione  nella  produzione  di
          rifiuti,  commisurando   le   riduzioni   tariffarie   alla
          quantita' di rifiuti non prodotti."