Art. 36 Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti 1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti».
Note all'art. 36: Si riporta il testo del comma 659 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2014-), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla presente legge: "659. Il comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti."