Art. 37 
 
        Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico 
 
  1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 
  2. Dopo il comma 7 dell'articolo  214  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti  dell'Unione  europea,
gli impianti  di  compostaggio  aerobico  di  rifiuti  biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una  capacita'  di  trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente  al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove  i  suddetti  rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano  una  convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito  il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento  di  gestione  dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da  individuare  in  ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree
agricole, nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali,  di  sicurezza,  antincendio  e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 37: 
              Si riporta il testo degli articoli 208 e 214 del citato
          d.lgs. n. 152 del  2006,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti. - 1. I soggetti  che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui all'art.  6,  comma  13,
          l'autorizzazione    integrata    ambientale     sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione alla conferenza di servizi di  cui  all'art.
          29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i  partecipanti  alla
          conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie di cui all'art.  208,  comma
          11, sono prestate a favore della Regione, o  dell'autorita'
          da essa delegata alla gestione della materia; 
              f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  18,  e'
          effettuata      dall'amministrazione      che      rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  19,  e'
          effettuata  dal  soggetto  pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'art.
          177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto  in
          materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'art. 14  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione  dell'art.  29-octies  per  le
          installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione
          di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci  anni
          ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno  centottanta  giorni
          prima  della  scadenza  dell'autorizzazione,  deve   essere
          presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima
          della scadenza dell'autorizzazione  stessa.  In  ogni  caso
          l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla  decisione
          espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
          prestate.  Le  prescrizioni   dell'autorizzazione   possono
          essere modificate, prima del termine  di  scadenza  e  dopo
          almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni  di
          criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle
          migliori  tecnologie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'art.  6,
          comma  13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e   il   riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma  1,
          del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.  190
          ed il divieto di  miscelazione  di  cui  all'art.  187,  le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'art. 189  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all' art. 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani." 
              "Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  177,
          comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione  di  impianti   industriali.   L'autorizzazione
          all'esercizio  nei  predetti  impianti  di  operazioni   di
          recupero di rifiuti non individuati ai sensi  del  presente
          articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
          agli articoli 208, 209 e 211. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme
          restando le disposizioni delle direttive e dei  regolamenti
          dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio  aerobico
          di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
          vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
          che hanno una capacita' di  trattamento  non  eccedente  80
          tonnellate  annue  e  sono  destinati   esclusivamente   al
          trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i  suddetti
          rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
          una convenzione di associazione per la  gestione  congiunta
          del servizio, acquisito il  parere  dell'Agenzia  regionale
          per   la    protezione    dell'ambiente    (ARPA)    previa
          predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
          che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
          ambito comunale,  possono  essere  realizzati  e  posti  in
          esercizio con de-nuncia di inizio di attivita' ai sensi del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree  agricole,
          nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
          delle  norme  antisismiche,   ambientali,   di   sicurezza,
          antincendio  e  igienico-sanitarie,  delle  norme  relative
          all'efficienza energetica nonche'  delle  disposizioni  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all' art. 189, attraverso il Catasto telematico  e  secondo
          gli standard concordati con ISPRA, che  cura  l'inserimento
          in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  dei
          seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
          registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell' art.
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel  rispetto  dell'  art.  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni."