Art. 39 
 
           Sistema di restituzione di specifiche tipologie 
             di imballaggi destinati all'uso alimentare 
 
  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche  tipologie  di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine  di  prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire  il  riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema  del  vuoto  a
rendere su cauzione per  gli  imballaggi  contenenti  birra  o  acqua
minerale  serviti  al   pubblico   da   alberghi   e   residenze   di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. 
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi. 
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. 
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.