Art. 43 
 
Disposizioni per la  piena  attuazione  delle  direttive  dell'Unione
  europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
  di pile e accumulatori 
 
  1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  alla  rubrica,  dopo   le   parole:   «rifiuti   elettrici   ed
elettronici,»  sono  inserite  le  seguenti:  «rifiuti  di   pile   e
accumulatori,»; 
  b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) rifiuti di pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188». 
  2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota dei proventi relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo  articolo
41. 
  3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota  parte  dei  proventi  relativi  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo
articolo 27. 
  4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 9, comma 3,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini  del  riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e  14001,  oppure
EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione  della   qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi  di  trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»; 
  b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere  in  possesso  delle
certificazioni ISO  9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro  sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno
all'azienda»; 
  c) all'articolo 18, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto,  continuano  ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33,  comma  5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»; 
  d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o  dell'articolo
213»; 
  e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole:  «di  cui  alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»; 
  f) all'articolo 38, comma 1, le parole:  «un'AEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna  apparecchiatura
non ritirata o ritirata  a  titolo  oneroso»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  ciascun  RAEE  non  ritirato  o  ritirato  a  titolo
oneroso»; 
  g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In  caso  di  mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora  il  Centro
di  coordinamento  accerti  il   venir   meno   dei   requisiti   per
l'iscrizione»; 
  h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1,  primo  periodo,  le  parole:
«nel rispetto  dei  requisiti  indicati  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al». 
 
          Note all'art. 43: 
              Si riporta il testo dell'art. 227  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di
          pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso  e
          prodotti  contenenti  amianto).  -  1.  Restano  ferme   le
          disposizioni speciali,  nazionali  e  comunitarie  relative
          alle altre tipologie di rifiuti, ed in  particolare  quelle
          riguardanti: 
              a)  rifiuti   elettrici   ed   elettronici:   direttiva
          2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE  e
          relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio  2005,
          n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore  delle
          singole disposizioni del citato provvedimento,  nelle  more
          dell'entrata in vigore di tali  disposizioni,  continua  ad
          applicarsi la disciplina di cui  all'art.  44  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
              b)  rifiuti  sanitari:  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
              c) veicoli fuori uso: direttiva  2000/53/CE  e  decreto
          legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  ferma  restando  la
          ripartizione  degli  oneri,  a   carico   degli   operatori
          economici, per il ritiro e trattamento  dei  veicoli  fuori
          uso in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, comma  4,
          della citata direttiva 2000/53/CE; 
              d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti
          amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; 
              d-bis)  rifiuti  di  pile  e  accumulatori:   direttiva
          2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione  20
          novembre 2008, n. 188." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   41   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73 (S.O.): 
              "Art. 41 Disposizioni finanziarie. - 1. Dall'attuazione
          del presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche  competenti  provvedono
          agli adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva
          e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4,  nonche'
          quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e  dei
          controlli  effettuati  da   parte   dei   pubblici   uffici
          territoriali in  applicazione  del  presente  decreto  sono
          posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni
          e controlli, sulla base del costo effettivo  del  servizio,
          secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali. 
              4. Gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio di
          cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonche' gli  oneri
          di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del
          Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e  di  tenuta
          del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei
          produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabilite  le  tariffe   per   la
          copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  4,  nonche'  le
          relative  modalita'   di   versamento.   Con   disposizioni
          regionali,  sentiti  gli  enti  locali  interessati,   sono
          determinate le tariffe per la copertura degli oneri di  cui
          al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   27   del   decreto
          legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  "Attuazione  della
          direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,  accumulatori   e
          relativi rifiuti e che  abroga  la  direttiva  91/157/CEE",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  2008,  n.
          283, S.O.: 
              "Art.    27.    Disposizioni    finanziarie.    -    1.
          Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   I   soggetti   pubblici   competenti    provvedono
          all'attuazione  del   decreto   con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui  all'art.
          10, comma 5, sono posti a carico dei  soggetti  destinatari
          di  tali  controlli,  mediante  tariffe  e   modalita'   di
          versamento stabilite, sulla base del  costo  effettivo  del
          servizio, con disposizioni regionali.  Dette  tariffe  sono
          aggiornate almeno ogni due anni. 
              4.   Gli   oneri   relativi   all'istituzione   ed   al
          funzionamento del Registro di cui agli articoli  14  e  15,
          all'espletamento delle attivita' del Comitato di  vigilanza
          e controllo di cui all'art. 19, ivi  incluse  le  attivita'
          ispettive, previste dal comma 6, lettera e),  del  medesimo
          articolo, e delle  attivita'  dell'ISPRA  di  cui  di  agli
          articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori  di
          pile e accumulatori. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite  le
          tariffe per la copertura degli oneri di  cui  al  comma  4,
          nonche'  le  relative   modalita'   di   versamento.   Fino
          all'adozione del predetto  decreto,  alla  copertura  degli
          oneri di funzionamento del Comitato di cui all'art.  16  si
          provvede   in   conformita'   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto n. 151
          del 2005." 
              Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 18,  20,  33,
          38 e dell'Allegato VIII del citato decreto  legislativo  14
          marzo 2014, n. 49, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 9. I sistemi individuali. - 1. I  produttori  che
          intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale
          organizzano un sistema  autosufficiente  operante  in  modo
          uniforme sull'intero territorio nazionale per  la  gestione
          dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie  AEE  e  ne
          chiedono il riconoscimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'istanza  e'
          corredata da un progetto descrittivo, idoneo  a  dimostrare
          che il sistema: 
              a)  e'  organizzato  secondo  criteri  di   efficienza,
          efficacia, economicita' e trasparenza; 
              b) e' effettivamente in grado di operare  su  tutto  il
          territorio nazionale e  di  conseguire,  nell'ambito  delle
          attivita' svolte, gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio
          di cui all'Allegato V; 
              c) opera attraverso  modalita'  di  gestione  idonee  a
          garantire che gli utilizzatori finali  siano  adeguatamente
          informati sulle modalita' di funzionamento  del  sistema  e
          sui metodi di raccolta dei RAEE. 
              2. Costituisce parte integrante del progetto di cui  al
          comma 1, un piano di raccolta, attestante  che  il  sistema
          proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati
          dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo
          una delle seguenti modalita': 
              a) la  predisposizione  di  un  efficiente  sistema  di
          restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; 
              b) la stipula di apposite convenzioni  con  i  soggetti
          responsabili   della   raccolta   sull'intero    territorio
          nazionale,  da  redigere  al  fine  di  assicurare  che  il
          produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di
          raccolta ed altri luoghi di raggruppamento  dei  soli  RAEE
          derivanti  dalle   proprie   AEE   immesse   sul   mercato,
          identificate tramite  il  marchio  di  cui  all'art.  28  e
          appositamente selezionate. 
              3.   Il   riconoscimento   da   parte   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed
          e'  requisito  essenziale  per  l'iscrizione  al   Registro
          nazionale  di  cui  all'art.  29   del   presente   decreto
          legislativo.  Qualora  il  riconoscimento  di  un   sistema
          individuale sia  richiesto  a  seguito  di  recesso  da  un
          sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data
          indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I
          sistemi riconosciuti trasmettono annualmente  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          programma specifico di gestione dei  propri  RAEE  relativo
          all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio
          corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno
          solare  precedente  con   l'indicazione   degli   obiettivi
          raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta  nel  caso
          in cui  non  siano  raggiunti  gli  obiettivi  di  recupero
          stabiliti   nell'art.   19   determina   la   cancellazione
          automatica dal Registro nazionale  e  l'applicazione  della
          sanzione di cui all'art. 38, comma 7, del presente  decreto
          legislativo. I  sistemi  devono  dimostrare,  ai  fini  del
          riconoscimento, di essere in possesso delle  certificazioni
          ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema  equivalente
          di gestione  della  qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
          comprenda  anche  i   processi   di   trattamento   ed   il
          monitoraggio interno all'azienda." 
              "Art. 10. I sistemi collettivi. - 1. I  produttori  che
          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi  di  gestione  di  cui  all'art.  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo statuto e' approvato  nei  successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35." 
              "Art. 18. Trattamento  adeguato.  -  1.  Tutti  i  RAEE
          raccolti  separatamente  devono  essere  sottoposti  ad  un
          trattamento adeguato. 
              2. Il trattamento adeguato e le operazioni di  recupero
          e di riciclaggio, salvo il caso  di  rifiuti  avviati  alla
          preparazione   per   il   riutilizzo,   includono    almeno
          l'eliminazione  di  tutti  i  liquidi  e   un   trattamento
          selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni
          vigenti in materia, nonche' ai  requisiti  tecnici  e  alle
          modalita' di  gestione  e  di  stoccaggio  stabilite  negli
          Allegati VII e VIII. A tal fine i  produttori  istituiscono
          sistemi per il trattamento adeguato dei  RAEE,  utilizzando
          le migliori tecniche  di  trattamento,  di  recupero  e  di
          riciclaggio disponibili. 
              3.  Nel  caso  di  RAEE  contenenti   sostanze   lesive
          dell'ozono alle operazioni di trattamento si  applicano  le
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1005/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del
          regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati  ad
          effetto serra. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,   avvalendosi   del   Centro   di
          Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri
          e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a
          quelli contenuti agli allegati VII e VIII,  e  le  relative
          modalita' di verifica, in conformita' alle norme minime  di
          qualita' definite dalla Commissione  europea  ai  sensi  di
          quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 5,  della  direttiva
          2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Nelle  more
          dell'emanazione del decreto, continuano ad  applicarsi  gli
          accordi conclusi ai sensi dell'art. 33,  comma  5,  lettera
          g), nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  aderito  agli
          stessi. 
              5.   Entro   tre   mesi   dall'adozione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 4, i soggetti  che  effettuano
          le operazioni di trattamento devono presentare istanza  per
          l'adeguamento dell'autorizzazione, ed  entro  i  successivi
          quattro mesi la Regione o la Provincia delegata  rilasciano
          il provvedimento.  In  ogni  caso,  fino  all'adozione  del
          provvedimento da parte  della  Regione  o  della  Provincia
          delegata,   i   soggetti   istanti    possono    proseguire
          l'attivita'. 
              6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale  di
          cui al comma  4  ed  in  ragione  di  quanto  nello  stesso
          disposto,    il    Centro    di    Coordinamento    procede
          all'adeguamento degli Accordi  di  programma  stipulati  ai
          sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g). 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  i  Ministri
          dello sviluppo economico, della salute  e  dell'economia  e
          delle finanze,  da  adottare  entro  tre  mesi  dalla  data
          dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite,
          nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
          per gli scopi di  cui  al  presente  articolo,  misure  per
          incentivare l'introduzione volontaria,  nelle  imprese  che
          effettuano le  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  dei
          sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS)." 
              "Art. 20.  Autorizzazioni.  -  1.  Gli  impianti  o  le
          imprese che effettuano operazioni di  trattamento  di  RAEE
          devono  essere  autorizzate  ai  sensi  dell'art.   208   o
          dell'art. 213 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle  migliori
          tecniche  di  trattamento  adeguato,  di  recupero   e   di
          riciclaggio  disponibili   e   stabilisce   le   condizioni
          necessarie per garantire osservanza dei requisiti  previsti
          all'art.  18  per  il  trattamento  adeguato   e   per   il
          conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero  di
          cui all'Allegato V. 
              2. Con decreto adottato  ai  sensi  dell'art.  214  del
          decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   sono
          disciplinate  le  operazioni  di  recupero  dei  RAEE   non
          pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi
          dell'art. 216 di detto decreto legislativo. 
              3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'art.
          216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  deve
          verificare anche la conformita' delle attivita' di recupero
          alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati  VII  e
          VIII ed  alle  prescrizioni  tecniche  ed  alle  misure  di
          sicurezza   previste   dalle   disposizioni   adottate   in
          attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4.  Per  gli  impianti  autorizzati  secondo  procedura
          ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti  e'
          effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una  volta
          all'anno.  Per  gli  impianti   autorizzati   mediante   le
          procedure di cui all'art. 216  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, le  Province  competenti  trasmettono,
          secondo modalita' dalle stesse definite e, comunque, almeno
          una volta l'anno, i risultati  delle  ispezioni  svolte  ai
          sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e  li
          trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare per la successiva comunicazione  alla
          Commissione europea." 
              "Art. 33. Centro di coordinamento. - 1.  Il  Centro  di
          coordinamento, istituito  e  disciplinato  ai  sensi  degli
          articoli 9, commi 1  e  3,  11  e  12  del  regolamento  25
          settembre 2007, n. 185,  ha  la  forma  del  consorzio  con
          personalita'   giuridica   di   diritto   privato   ed   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del  codice
          civile in quanto applicabili e salvo  quanto  previsto  nel
          presente decreto legislativo. Il consorzio e'  composto  da
          tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti
          dai nuclei domestici, che vi  aderiscono  entro  30  giorni
          dalla loro  costituzione,  e  da  due  componenti  nominati
          rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del
          presente decreto, il  Centro  di  coordinamento  predispone
          apposito elenco,  in  cui  i  titolari  degli  impianti  di
          trattamento dei RAEE sono  tenuti  ad  iscriversi  mediante
          semplice  comunicazione  e  senza  ulteriori  oneri,  ed  a
          comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate  entro
          il 30 aprile di ogni anno. 
              3.  Al  Centro  di   coordinamento   possono   altresi'
          partecipare i sistemi  individuali  di  gestione  dei  RAEE
          domestici, nonche' i sistemi individuali  e  collettivi  di
          gestione dei RAEE professionali. 
              4. Il Centro di Coordinamento adegua  lo  statuto  alle
          disposizioni del  presente  decreto  legislativo  entro  90
          giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e  le  successive
          modifiche  sono  approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  60  giorni
          dalla presentazione. 
              5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le
          relative modalita' e condizioni, la raccolta, il  ritiro  e
          la  gestione  dei  RAEE  in  modo  omogeneo  su  tutto   il
          territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il
          conferimento agli impianti di trattamento.  In  particolare
          il Centro di coordinamento ha il compito di: 
              a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri  di
          raccolta comunali in modo omogeneo su tutto  il  territorio
          nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto
          del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine
          di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni  e
          di conseguire  gli  obiettivi  di  raccolta  differenziata,
          riciclaggio,  recupero  stabiliti  dal   presente   decreto
          legislativo; 
              b) collaborare alla definizione  della  metodologia  di
          cui al decreto ministeriale dell'art. 18, comma 4; 
              c)  supportare   il   Comitato   di   vigilanza   nella
          definizione  criteri  oggettivi  di  quantificazione  delle
          quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte  di
          istituti scientifici e di ricerca; 
              d) assicurare risposte  tempestive  alle  richieste  di
          ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando  a  tal
          fine metodologie telematiche; 
              e) raccogliere e  rendicontare  i  dati  relativi  alla
          raccolta e al trattamento  sulla  base  delle  informazioni
          acquisite ai sensi dell'art. 34; 
              f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di
          cui alla lettera e) ai  fini  della  predisposizione  della
          relazione di cui all'art. 31, comma 1; 
              g) stipulare specifici accordi con le  associazioni  di
          categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di
          indirizzo, al  fine  di  assicurare  adeguati  ed  omogenei
          livelli di trattamento e qualificazione  delle  aziende  di
          settore; 
              h)  assicurare  il  monitoraggio  dei  flussi  di  RAEE
          distinti per categoria di cui agli Allegati  I  e  III  del
          presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
          sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA  e
          il Comitato di vigilanza e controllo; 
              i) predisporre per ciascun raggruppamento  di  RAEE  un
          programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere
          al Comitato di vigilanza e controllo. Tale  programma  deve
          contenere indicazioni specifiche anche  con  riguardo  agli
          obiettivi  di  recupero  dei  RAEE   stabilite   per   ogni
          categoria; 
              l) coordinare e  garantire  il  corretto  trasferimento
          delle  informazioni  di  cui  all'art.   27   fornite   dai
          produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
          trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
          mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 
              6. Il Centro di coordinamento puo'  svolgere  i  propri
          compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi  ed
          altri  soggetti  esterni   purche'   venga   garantita   la
          riservatezza dei dati trattati." 
              "Art.  38.  Sanzioni.  -  1.   Il   distributore   che,
          nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3, indebitamente
          non ritira, a titolo gratuito, un RAEE e' soggetto, ove  il
          fatto non costituisca reato, alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per  ciascun  RAEE  non
          ritirato o ritirato a titolo oneroso. 
              2.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  il
          produttore: 
              a) che  non  provvede  ad  organizzare  il  sistema  di
          raccolta separata dei RAEE professionali  di  cui  all'art.
          13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di  trattamento  e  di
          recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2,  e  19,
          comma 1, ed a  finanziare  le  relative  operazioni,  nelle
          ipotesi e secondo le modalita' di cui agli  articoli  23  e
          24, fatti salvi, per tali ultime  operazioni,  gli  accordi
          eventualmente conclusi ai sensi dell'art. 24, comma  3,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 ad euro 100.000; 
              b) che, nel momento in cui immette una  apparecchiatura
          elettrica  od  elettronica  sul  mercato,  non  provvede  a
          costituire la garanzia finanziaria di cui all'art.  25,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa  sul
          mercato; resta ferma  la  sanzionabilita'  delle  identiche
          condotte commesse dopo il 10 luglio 2010; 
              c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE,
          le informazioni  di  cui  all'art.  26,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  ad  euro
          5.000; 
              d) che, entro un anno dalla immissione sul  mercato  di
          ogni tipo di nuova AEE,  non  mette  a  disposizione  degli
          impianti di trattamento le informazioni di cui all'art. 27,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          5.000 ad euro 30.000; 
              e) che, dopo il termine di cui all'art.  40,  comma  4,
          immette sul mercato AEE prive del marchio di  cui  all'art.
          28, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa
          sul mercato; 
              f) che, immette sul mercato AEE prive  del  simbolo  di
          cui  all'art.  28,  comma  5,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  100  ad  euro  500  per
          ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;  resta  ferma
          la sanzionabilita' delle identiche condotte  commesse  dopo
          il 31 dicembre 2010; 
              g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la
          Camera di Commercio ai sensi dell'art. 29, comma 8, immette
          sul mercato AEE, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000; 
              h) che, entro il termine stabilito dall'art. 29,  comma
          2, non effettua l'iscrizione al Registro  nazionale  o  non
          effettua le comunicazioni delle informazioni ivi  previste,
          ovvero le  comunica  in  modo  incompleto  o  inesatto,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          2.000 ad euro 20.000. 
              3. La mancata iscrizione degli impianti di  trattamento
          al registro predisposto  dal  Centro  di  Coordinamento  ai
          sensi dell'art. 33, comma 2, comporta l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  ad  euro
          20.000. In caso di mancata registrazione ovvero qualora  il
          Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti
          per l'iscrizione, l'autorita' diffida a provvedere entro  e
          non  oltre  30  giorni,   decorsi   inutilmente   i   quali
          l'autorizzazione e' revocata. 
              4. La violazione dell'obbligo di comunicazione  di  cui
          all'art.  33,  comma  2,  comporta   l'applicazione   della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000  ad  euro
          20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei  medesimi
          dati  comporta  l'applicazione  delle   suddette   sanzioni
          amministrative   ridotte   alla   meta'.   La    violazione
          dell'obbligo di comunicazione delle informazioni  da  parte
          dei sistemi individuali e collettivi per  due  anni,  anche
          non consecutivi, in un triennio comporta  la  cancellazione
          d'ufficio dal Registro nazionale di  cui  all'art.  29.  Le
          persone fisiche e giuridiche cancellate per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione non possono  essere  iscritte
          al Registro nazionale di cui all'art. 29  per  i  due  anni
          successivi. 
              5. Il mancato adempimento all'obbligo di  cui  all'art.
          30,  comma  2,  comporta   l'irrogazione   della   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 200  ad  euro  1.000  per
          ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero. 
              6.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  21,  qualora  la
          spedizione di AEE usate sospettate di essere  RAEE  avvenga
          in difformita' dalle prescrizioni di cui  all'Allegato  VI,
          si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              7.Per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle  sanzioni
          previste dal presente decreto legislativo, nonche'  per  la
          destinazione dei proventi  delle  stesse  si  applicano  le
          disposizioni  degli  articoli  262  e   263   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152." 
              "Allegato VIII - Requisiti tecnici  degli  impianti  di
          trattamento di  cui  all'art.  18,  comma  2  del  presente
          decreto: 
              1.1  Gli  impianti  di  trattamento  disciplinati   dal
          presente  decreto  non  sono  caratterizzati   da   impatti
          ambientali superiori a  quelli  di  un  qualsiasi  impianti
          industriale   e   non   comportano,   quindi,   particolari
          precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 
              1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da
          idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera
          esterna di protezione deve  essere  realizzata  con  siepi,
          alberature e schermi mobili, atti a  minimizzare  l'impatto
          visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione
          nel tempo  di  detta  barriera  di  protezione  ambientale.
          L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per: 
              a) trattare  lo  specifico  flusso  di  apparecchiature
          dimesse; 
              b) identificare e gestire le componenti pericolose  che
          devono  essere  rimosse   preventivamente   ala   fase   di
          trattamento. 
              1.3 Deve essere  garantita  la  presenza  di  personale
          qualificato ed adeguatamente  addestrato  per  gestire  gli
          specifici rifiuti, evitando rilasci  nell'ambiente,  ed  in
          grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in
          caso di incidenti, sulla base della  vigente  normativa  in
          tema di sicurezza sul lavoro. 
              1.4 A chiusura dell'impianti deve  essere  previsto  un
          piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita' del
          sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 
              1.5  Organizzazione  e   dotazioni   dell'impianto   di
          trattamento. 
              1.5.1 L'impianto deve essere  dotato  di  aree  adibite
          allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi
          i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio  2003,
          n. 36, di attuazione della  direttiva  1999/31/CE  relativa
          alle discariche di  rifiuti.  Nell'impianto  devono  essere
          distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in  ingresso  da
          quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e
          dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere
          organizzato nei seguenti specifici settori  corrispondenti,
          per   quanto   applicabile,   alle   rispettive   fasi   di
          trattamento: 
              a)  settore  di  conferimento  e  stoccaggio  dei  RAEE
          dismessi; 
              b) settore di messa in sicurezza; 
              c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; 
              d) settore di frantumazione delle carcasse; 
              e)   settore    di    stoccaggio    delle    componenti
          ambientalmente critiche; 
              f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali
          recuperabili; 
              g) settore di stoccaggio dei rifiuti  non  recuperabili
          risultanti dalle operazioni di  trattamento  da  destinarsi
          allo smaltimento 
              1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio  ed  il  trattamento
          deve essere dotato di: 
              a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; 
              b) adeguato sistema di canalizzazione  a  difesa  delle
          acque meteoriche esterne; 
              c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle
          acque  meteoriche  con  separatore  delle  acque  di  prima
          pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; 
              d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n  caso  di
          stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose,  deve
          essere  garantita  la  presenza   di   decantatori   e   di
          detersivi-sgrassanti; 
              e)  superfici  resistenti   all'attacco   chimico   dei
          rifiuti; 
              f) copertura resistente alle intemperie per le aree  di
          conferimento, di messa in sicurezza,  di  stoccaggio  delle
          componenti ambientalmente critiche e dei pezzi  smontati  e
          dei materiali destinati al recupero. 
              g) container adeguati  per  lo  stoccaggio  di  pile  ,
          condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti  pericolosi
          come rifiuti radioattivi 
              1.5.3. I settori di conferimento e  di  stoccaggio  dei
          RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio  delle
          componenti ambientalmente critiche devono essere  provvisti
          di  superfici  impermeabili  con  una  pendenza   tale   da
          convogliare gli eventuali liquidi in apposite  canalette  e
          in pozzetti di raccolta. 
              1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali
          da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi  e  delle
          attrezzature in ingresso e in uscita. 
              1.5.5 Gli impianti di  trattamento  di  apparecchiature
          contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico  devono
          rispettare  i  requisiti  previsti  dalle  disposizioni  di
          attuazione dell'art. 5 della legge  28  dicembre  1993,  n.
          549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico."