Art. 44 
 
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili  e
  urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti 
 
  1.  All'articolo  191,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole:  «anche  in  deroga
alle  disposizioni  vigenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   nel
rispetto, comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
dell'Unione europea». 
  2. All'articolo 191, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni». 
 
          Note all'art. 44: 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 191. Ordinanze contingibili e  urgenti  e  poteri
          sostitutivi. - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in
          materia di  tutela  ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica
          sicurezza, con particolare  riferimento  alle  disposizioni
          sul potere di ordinanza di cui all'art. 5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, istitutiva  del  servizio  nazionale
          della protezione civile, qualora si verifichino  situazioni
          di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
          pubblica  e  dell'ambiente,  e  non  si  possa   altrimenti
          provvedere, il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  il
          Presidente  della  provincia  ovvero  il  Sindaco   possono
          emettere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
          temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,  anche
          in  deroga  alle  disposizioni   vigenti,   nel   rispetto,
          comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
          dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela
          della  salute  e  dell'ambiente.   Dette   ordinanze   sono
          comunicate al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
          produttive, al Presidente  della  regione  e  all'autorita'
          d'ambito   di   cui   all'art.   201   entro   tre   giorni
          dall'emissione  ed  hanno  efficacia  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi. 
              2.  Entro   centoventi   giorni   dall'adozione   delle
          ordinanze di cui al comma 1,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale promuove ed adotta le iniziative  necessarie  per
          garantire la  raccolta  differenziata,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti.  In  caso  di
          inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  diffida  il  Presidente  della  Giunta  regionale   a
          provvedere entro sessanta giorni e, in caso di  protrazione
          dell'inerzia, puo' adottare in  via  sostitutiva  tutte  le
          iniziative necessarie ai predetti fini. 
              3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le  norme  a
          cui si intende derogare e sono  adottate  su  parere  degli
          organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si  esprimono
          con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 
              4. Le ordinanze  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi  per  ogni
          speciale forma di gestione dei rifiuti.  Qualora  ricorrano
          comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
          le ordinanze di cui al  comma  1  anche  oltre  i  predetti
          termini. 
              5. Le ordinanze di cui al comma  1  che  consentono  il
          ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
          pericolosi sono comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  alla  Commissione
          dell'Unione europea."