Art. 49 
 
                      Miscelazione dei rifiuti 
 
  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base  al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge». 
 
          Note all'art. 49: 
              Si riporta il nuovo  testo  dell'art.  187  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  187.  Divieto   di   miscelazione   di   rifiuti
          pericolosi. - 1. E' vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi
          aventi differenti caratteristiche di  pericolosita'  ovvero
          rifiuti  pericolosi  con   rifiuti   non   pericolosi.   La
          miscelazione   comprende   la   diluizione   di    sostanze
          pericolose. 
              2. In deroga al comma 1, la  miscelazione  dei  rifiuti
          pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di
          pericolosita', tra loro o con  altri  rifiuti,  sostanze  o
          materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli  articoli
          208, 209 e 211 a condizione che: 
              a) siano rispettate le condizioni di cui all'art.  177,
          comma 4, e l'impatto negativo della  gestione  dei  rifiuti
          sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
              b) l'operazione di miscelazione sia  effettuata  da  un
          ente o da un'impresa che ha ottenuto  un'autorizzazione  ai
          sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
              c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle
          migliori tecniche disponibili di cui all' art.  183,  comma
          1, lettera nn). 
              2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere
          relative all'esercizio degli  impianti  di  recupero  o  di
          smaltimento di rifiuti che  prevedono  la  miscelazione  di
          rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
          e dell'allegato G alla parte quarta del  presente  decreto,
          nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
          decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  restano  in
          vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 
              3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
          ed in particolare di quelle di cui all'art. 256,  comma  5,
          chiunque viola il divieto di cui al comma  1  e'  tenuto  a
          procedere a proprie  spese  alla  separazione  dei  rifiuti
          miscelati,  qualora  sia  tecnicamente  ed   economicamente
          possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 177,
          comma 4. 
              3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al  presente
          articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche  se
          effettuate da enti o imprese  autorizzati  ai  sensi  degli
          arti-coli 208, 209 e 211, non possono essere  sottoposte  a
          prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto  a
          quelle previste per legge."