Art. 24 
 
             Riduzione dell'offerta e tutela dei minori 
 
  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  successive
modificazioni, al  comma  1-bis  dopo  la  parola  «formazione»  sono
aggiunte le seguenti parole: «, nonche' alle pertinenze esterne delle
strutture universitarie  ospedaliere,  presidi  ospedalieri  e  IRCCS
pediatrici e alle pertinenze esterne dei  reparti  di  ginecologia  e
ostetricia, neonatologia e pediatria  delle  strutture  universitarie
ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.». 
  2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  successive
modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma  1,  e'
inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al
conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a
bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di  donne
in stato di gravidanza.». 
  3. L'articolo 25 del testo unico delle leggi  sulla  protezione  ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al  Regio  decreto  24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 25.  -  Chiunque  vende  prodotti  del  tabacco  o  sigarette
elettroniche o contenitori di liquido di ricarica,  con  presenza  di
nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo  di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione  di  un
documento di identita', tranne nei  casi  in  cui  la  maggiore  eta'
dell'acquirente sia manifesta. 
  A chiunque vende  o  somministra  ai  minori  di  anni  diciotto  i
prodotti del  tabacco  o  sigarette  elettroniche  o  contenitori  di
liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del  tabacco
di  nuova  generazione,  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 500,00  a  euro  3.000,00  e  la  sospensione  per
quindici giorni della licenza  all'esercizio  dell'attivita'.  Se  il
fatto  e'  commesso  piu'  di  una  volta  si  applica  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  1.000,00  a  euro  8.000,00  e  la
revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 
  4. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e  successive
modificazioni, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
distributori automatici per la vendita al pubblico  di  prodotti  del
tabacco ovvero sigarette elettroniche o  contenitori  di  liquido  di
ricarica contenenti nicotina, dotati  di  un  sistema  automatico  di
rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei
per la lettura automatica dei documenti anagrafici  rilasciati  dalla
pubblica  amministrazione,   possono   essere   sottoposti   all'atto
dell'installazione   e,   comunque,    devono    essere    sottoposti
periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. 
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 24: 
              Il testo dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
          (Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica
          amministrazione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          gennaio 2003,  n.  15,  S.O.,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori).  -  1.
          E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: 
              a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
              b)  quelli  riservati   ai   fumatori   e   come   tali
          contrassegnati. 
              1-bis. Il divieto di cui al comma  1  e'  esteso  anche
          alle aree all'aperto di pertinenza  delle  istituzioni  del
          sistema educativo di istruzione  e  di  formazione  nonche'
          alle  pertinenze  esterne  delle  strutture   universitarie
          ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e  alle
          pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia,
          neonatologia  e  pediatria  delle  strutture  universitarie
          ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. 
              1-ter. Il divieto di  cui  al  comma  1  e'  esteso  al
          conducente di autoveicoli, in sosta o in  movimento,  e  ai
          passeggeri a bordo degli stessi in presenza  di  minori  di
          anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. 
              2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
          lettera  b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la
          ventilazione  ed   il   ricambio   di   aria   regolarmente
          funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali  del
          diritto alla  salute,  le  caratteristiche  tecniche  degli
          impianti per la ventilazione ed il ricambio  di  aria  sono
          definite,  entro   centottanta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di recepimento di un  accordo  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, su  proposta  del  Ministro
          della salute. Con lo stesso provvedimento sono  definiti  i
          locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
          connessi  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo. 
              3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi  del  comma
          1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno  o
          piu'  locali  di  superficie   prevalente   rispetto   alla
          superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 
              4. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute,  possono  essere  individuati  eventuali  ulteriori
          luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto
          delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  Tale
          regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui
          le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
          devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 
              5. Alle infrazioni al  divieto  previsto  dal  presente
          articolo si applicano le sanzioni  di  cui  all'articolo  7
          della legge 11  novembre  1975,  n.  584,  come  sostituito
          dall'articolo 52, comma 20, della legge 28  dicembre  2001,
          n. 448. 
              6. Al fine di  consentire  una  adeguata  attivita'  di
          informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
          categoria piu' rappresentative, le disposizioni di  cui  ai
          commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore  decorso
          un anno dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
          di cui al comma 2. 
              7. Entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con  accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della salute di  concerto
          con  i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,   sono
          ridefinite   le   procedure   per   l'accertamento    delle
          infrazioni, la relativa modulistica per  il  rilievo  delle
          sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti  legittimati
          ad  elevare  i  relativi  processi   verbali,   di   quelli
          competenti  a  ricevere  il   rapporto   sulle   infrazioni
          accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare  le  relative
          sanzioni. 
              8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          comportano maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              9. Rimangono  in  vigore,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9,  10  e  11
          della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
              10. Restano ferme le disposizioni che  disciplinano  il
          divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. 
              10-bis.  Il  Ministero   della   salute   esercita   il
          monitoraggio, per i profili di  competenza,  sugli  effetti
          dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo,  al  fine  di
          promuovere  le  necessarie  iniziative  anche  normative  a
          tutela della salute. 
              10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche
          per   sigarette   elettroniche   contenenti   nicotina   e'
          consentita a condizione che riporti,  in  modo  chiaramente
          visibile: 
              a) la dicitura: «presenza di nicotina»; 
              b)  l'avvertimento  sul  rischio   di   dipendenza   da
          nicotina. 
              10-quater. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,   le    emittenti
          radiotelevisive  pubbliche   e   private   e   le   agenzie
          pubblicitarie,   unitamente   ai    rappresentanti    della
          produzione,  adottano  un  codice  di  autoregolamentazione
          sulle modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari
          relativi  alle   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina. 
              10-quinquies. E' vietata la pubblicita'  di  liquidi  o
          ricariche per sigarette  elettroniche  contenenti  nicotina
          che: 
              a) sia trasmessa all'interno di  programmi  rivolti  ai
          minori e nei quindici minuti precedenti e  successivi  alla
          trasmissione degli stessi; 
              b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che
          non siano espressamente riconosciute  dal  Ministero  della
          salute; 
              c)  rappresenti  minori  di   anni   diciotto   intenti
          all'utilizzo di sigarette elettroniche. 
              10-sexies.  E'  vietata  la   pubblicita'   diretta   o
          indiretta  delle  ricariche  per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina nei luoghi frequentati  prevalentemente
          dai minori. 
              10-septies. E' vietata la  pubblicita'  radiotelevisiva
          di  liquidi  o   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 
              10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita'
          di  liquidi  o   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina: 
              a) sulla stampa quotidiana  e  periodica  destinata  ai
          minori; 
              b)  nelle  sale  cinematografiche  in  occasione  della
          proiezione di film destinati prevalentemente  alla  visione
          da parte dei minori. 
              10-novies. La violazione delle disposizioni di  cui  ai
          commi da 10-ter a  10-octies  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa consistente nel pagamento di  una  somma  da
          euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione  e'  raddoppiata  per
          ogni ulteriore trasgressione. 
              10-decies. La sanzione di cui  al  comma  10-novies  si
          applica  altresi'   alle   industrie   produttrici   e   ai
          responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi
          di   stampa   nonche'    ai    proprietari    delle    sale
          cinematografiche." 
              - Il regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316  (Testo
          unico delle leggi  sulla  protezione  ed  assistenza  della
          maternita'  ed  infanzia)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 25 febbraio 1935, n. 47. 
              Il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556
          (Semplificazione delle procedure dei  concorsi  di  accesso
          alle     carriere     e     categorie     del     personale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          modificazione dei  ruoli  organici  del  personale  operaio
          dell'Amministrazione  stessa  e  modifiche  alla  legge  14
          novembre  1967,  n.  1095),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 23 agosto 1977, n. 228 cosi' come  modificato
          dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 20. - La installazione di distributori automatici
          di   sigarette   e'   ammessa,   oltre   che    da    parte
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli,   solo   dai
          rivenditori di generi di monopolio: 
              1) all'esterno delle rivendite e nelle  loro  immediate
          adiacenze; 
              2)   su   conforme   autorizzazione    dell'ispettorato
          compartimentale,  all'interno  di  pubblici  esercizi  siti
          nella zona di influenza  commerciale  della  rivendita,  in
          alternativa al rilascio di un patentino  nei  casi  in  cui
          sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme
          amministrative per tale autorizzazione, sentito  il  parere
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative. 
              I distributori automatici per la vendita al pubblico di
          prodotti  del  tabacco  ovvero  sigarette  elettroniche   o
          contenitori di  liquido  di  ricarica  contenenti  nicotina
          dotati di un sistema automatico  di  rilevamento  dell'eta'
          anagrafica dell'acquirente  e  considerati  idonei  per  la
          lettura  automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
          dalla pubblica amministrazione, possono  essere  sottoposti
          all'atto  dell'installazione  e,  comunque,  devono  essere
          sottoposti    periodicamente    a    verifica    effettuata
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».