Art. 42 
 
 
                      (Conflitto di interesse) 
 
  1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare
le frodi  e  la  corruzione  nonche'  per  individuare,  prevenire  e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi  di  conflitto  di  interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli  appalti  e
delle concessioni, in modo da  evitare  qualsiasi  distorsione  della
concorrenza e garantire  la  parita'  di  trattamento  di  tutti  gli
operatori economici. 
  2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una  stazione
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per  conto  della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura  di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne,
in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente  o  indirettamente,
un interesse finanziario, economico o altro interesse  personale  che
puo' essere percepito come una  minaccia  alla  sua  imparzialita'  e
indipendenza  nel  contesto  della  procedura   di   appalto   o   di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano  l'obbligo  di  astensione  previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, 62. 
  3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto
a darne comunicazione alla  stazione  appaltante,  ad  astenersi  dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione degli  appalti  e  delle
concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa
e penale, la mancata astensione nei casi  di  cui  al  primo  periodo
costituisce comunque fonte di responsabilita' disciplinare  a  carico
del dipendente pubblico. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase  di
esecuzione dei contratti pubblici. 
  5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti  di  cui
ai commi 3 e 4 siano rispettati. 
 
          Note all'art. 42 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
          codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165): 
              "Art. 7 (Obbligo di astensione) 
              1.   Il   dipendente   si   astiene   dal   partecipare
          all'adozione  di  decisioni  o  ad  attivita'  che  possano
          coinvolgere  interessi  propri,  ovvero  di  suoi  parenti,
          affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
          oppure  di  persone  con  le  quali   abbia   rapporti   di
          frequentazione   abituale,   ovvero,   di    soggetti    od
          organizzazioni con  cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa
          pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o  debito
          significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di  cui
          sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
          associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o
          stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o   gerente   o
          dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro  caso  in
          cui esistano gravi ragioni di convenienza.  Sull'astensione
          decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.".