Art. 43 
 
(Appalti  che  coinvolgono  amministrazioni  aggiudicatrici  e   enti
               aggiudicatori di Stati membri diversi) 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato
membro dell'Unione europea  che  svolgono  la  propria  attivita'  in
conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui  e'
ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13. 
  2. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro
o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente  con  le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori  di  diversi
Stati membri concludendo un accordo che determina: 
  a) le responsabilita'  delle  parti  e  le  disposizioni  nazionali
applicabili; 
  b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la  distribuzione
dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto  dell'appalto  e  i
termini  di   conclusione   dei   contratti.   L'assegnazione   delle
responsabilita' e il diritto nazionale applicabile sono indicati  nei
documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente. 
  3. Se una o piu' amministrazioni aggiudicatrici o uno o  piu'  enti
aggiudicatori  nazionali   hanno   costituito   con   amministrazioni
aggiudicatrici o  enti  aggiudicatori  di  diversi  Stati  membri  un
soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione  territoriale
di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  o  con  altri  soggetti  istituiti  in  base  al  diritto
dell'Unione europea,  con  apposito  accordo  stabiliscono  le  norme
nazionali applicabili alle procedure d'appalto di  uno  dei  seguenti
Stati membri: 
  a) Stato membro nel quale il soggetto  congiunto  ha  la  sua  sede
sociale; 
  b) Stato membro in  cui  il  soggetto  congiunto  esercita  le  sue
attivita'. 
  4. L'accordo ai sensi del presente articolo e' applicabile  per  un
periodo indeterminato, quando e' fissato  nell'atto  costitutivo  del
soggetto  congiunto  ovvero  puo'  essere  limitato  a   un   periodo
determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti. 
 
          Note all'art. 43 
              - Il Regolamento  (CE)  5  luglio  2006,  n.  1082/2006
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo a un gruppo europeo di  cooperazione  territoriale
          (GECT) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 31 luglio 2006, n. L 210.