Art. 21
Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale
gestori ambientali e al SITRA
1. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei
rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard
per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati
relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal
SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard
per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di
tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai
sensi del predetto articolo.
6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per
lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a
rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il catasto dei
rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome
di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), e
delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane
comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'art. 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a). Le
informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse
all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto
dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
nella regione Campania di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210
(SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione
per le informazioni di cui alla lettera d), non si
applicano altresi' ai comuni di cui all'art. 188-ter, comma
2, lettera e) che aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'art.
188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione,
entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla
Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e
ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'art. 220, comma
2.».
- Il testo dell'art. 212, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note
all'art. 8.
- Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 172, del 2008, e' riportato nelle note
alle premesse.