Art. 21 
 
Trasmissione dei dati al  catasto  dei  rifiuti,  all'albo  nazionale
                    gestori ambientali e al SITRA 
 
  1. Il  SISTRI  e'  interconnesso  telematicamente  al  Catasto  dei
rifiuti di cui all'articolo 189  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per  l'Italia  digitale
(AgID). 
  2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli  standard
per la trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
natura  non  regolamentare,  sentito  l'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i  dati
relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta,  dal
SISTRI,  le  informazioni  attinenti  al   trasporto   dei   rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 
  4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli  standard
per  la  trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali. 
  5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente  con  il  sistema  di
tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede  ai
sensi del predetto articolo. 
  6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni  necessarie  per
lo svolgimento delle  proprie  funzioni  di  controllo  alle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono  tenute  a
rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1.  Il  catasto  dei
          rifiuti,  istituito  dall'art.  3   del   decreto-legge   9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in  una
          Sezione nazionale, che ha sede in  Roma  presso  l'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  presso  le  corrispondenti  Agenzie
          regionali e  delle  province  autonome  per  la  protezione
          dell'ambiente. 
              2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
          costantemente aggiornato  dei  dati  acquisiti  tramite  il
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera  a),  e
          delle informazioni di cui al comma 3, anche ai  fini  della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti. 
              3. I comuni o loro  consorzi  e  le  comunita'  montane
          comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, secondo  le  modalita'  previste
          dalla  legge  25  gennaio  1994,   n.   70,   le   seguenti
          informazioni relative all'anno precedente: 
              a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
          territorio; 
              b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
              c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
              d) i costi di gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'art.  238  ed  i  proventi  provenienti  dai   consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
              e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
              f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,  in
          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano
          ai comuni della regione  Campania,  tenuti  ad  aderire  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera  a).  Le
          informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono  trasmesse
          all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il  Catasto
          dei rifiuti e il  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti
          nella regione Campania di cui all'art. 2, comma 2-bis,  del
          decreto-legge 6 novembre  2008,  n.  172,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.   210
          (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte
          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 3,  fatta  eccezione
          per  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  d),  non  si
          applicano altresi' ai comuni di cui all'art. 188-ter, comma
          2, lettera e) che aderiscono al sistema di controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lettera a). 
              6. Le  sezioni  regionali  e  provinciali  del  Catasto
          provvedono  all'elaborazione  dei  dati  di  cui   all'art.
          188-ter, commi 1 e  2,  ed  alla  successiva  trasmissione,
          entro trenta giorni  dal  ricevimento  degli  stessi,  alla
          Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
          amministrazioni  regionali  e  provinciali  competenti   in
          materia rifiuti. L'Istituto superiore per la  protezione  e
          la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati  e
          ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni  interessate
          provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai   rifiuti   di
          imballaggio si applica quanto previsto dall'art. 220, comma
          2.». 
              -  Il  testo  dell'art.   212,   del   citato   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 8. 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 172, del 2008,  e'  riportato  nelle  note
          alle premesse.