Art. 22 
 
                   Catasto telematico dei rifiuti 
 
  1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti  di  cui  all'articolo  189,
comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  per  via
informatica attraverso la costituzione  e  la  gestione  del  Catasto
telematico  interconnesso  su  rete  nazionale  e  articolato   nelle
seguenti banche dati: 
    a) una banca dati anagrafica ed  una  banca  dati  contenente  le
informazioni sulla produzione e gestione dei  rifiuti  trasmesse  dal
SISTRI attraverso l'interconnessione  diretta  secondo  le  modalita'
previste dal comma 2 dell'articolo 21; 
    b) una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n.  152.  A  tal  fine  le  amministrazioni   competenti   comunicano
all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni  lavorativi  dal
rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale  e
la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il  codice
fiscale, la  sede  dell'impianto,  l'attivita'  per  la  quale  viene
rilasciata  l'autorizzazione  o  l'iscrizione,  i   rifiuti   oggetto
dell'attivita' di gestione, le  quantita'  autorizzate,  la  scadenza
dell'autorizzazione o dell'iscrizione e,  successivamente,  segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel  corso
della validita'  dell'autorizzazione  o  dell'iscrizione  stessa.  Le
autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate  precedentemente
all'entrata in vigore della presente  disposizione,  sono  comunicate
all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando  le  procedure
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214,  215  e  216,  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  La  comunicazione  e'
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione; 
    c) una banca dati relativa  alle  iscrizioni  all'Albo  nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta; 
    d) una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alla
tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania. 
  2. L'ISPRA  elabora  i  dati  forniti  dal  SISTRI  ai  fini  della
predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della  trasmissione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
dei dati necessari per  le  comunicazioni  alla  Commissione  europea
previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia  di
rifiuti. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art. 189, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 21. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  art.  208,  209,
          210,  211,  213,  214,  215  e  216  del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui all'art.  6,  comma  13,
          l'autorizzazione    integrata    ambientale     sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione alla conferenza di servizi di  cui  all'art.
          29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i  partecipanti  alla
          conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie di cui all'art.  208,  comma
          11, sono prestate a favore della Regione, o  dell'autorita'
          da essa delegata alla gestione della materia; 
              f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  18,  e'
          effettuata      dall'amministrazione      che      rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  19,  e'
          effettuata  dal  soggetto  pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'art.
          177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto  in
          materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'art. 14  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione  dell'art.  29-octies  per  le
          installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione
          di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci  anni
          ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno  centottanta  giorni
          prima  della  scadenza  dell'autorizzazione,  deve   essere
          presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima
          della scadenza dell'autorizzazione  stessa.  In  ogni  caso
          l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla  decisione
          espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
          prestate.  Le  prescrizioni   dell'autorizzazione   possono
          essere modificate, prima del termine  di  scadenza  e  dopo
          almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni  di
          criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle
          migliori  tecnologie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'art.  6,
          comma  13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e   il   riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma  1,
          del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.  190
          ed il divieto di  miscelazione  di  cui  all'art.  187,  le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'art. 189  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
              20.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata.» 
              «Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
          possesso di certificazione ambientale). - 1.  Nel  rispetto
          delle normative comunitarie, in sede di espletamento  delle
          procedure previste  per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni
          all'esercizio  di  un  impianto  ovvero  per   il   rinnovo
          dell'iscrizione all'Albo di cui all'art.  212,  le  imprese
          che risultino registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
          1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre    2009,    sull'adesione     volontaria     delle
          organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e
          audit, che abroga il regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le
          decisioni della Commissione  2001/681/CE  e  2006/193/CE  o
          certificati Uni  En  Iso  14001,  possono  sostituire  tali
          autorizzazioni con autocertificazione resa  alle  autorita'
          competenti, ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
              3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui
          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatorie di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241. 
              4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
              5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applica l'art. 483  del  codice  penale  nei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis  della
          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
              7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'art. 208, comma 17, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.» 
              «Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1.
          Coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte
          quarta del presente decreto  non  abbiano  ancora  ottenuto
          l'autorizzazione  alla   gestione   dell'impianto,   ovvero
          intendano,    comunque,     richiedere     una     modifica
          dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in  possesso,
          ovvero ne richiedano il  rinnovo  presentano  domanda  alla
          regione competente per territorio, che si  pronuncia  entro
          novanta  giorni  dall'istanza.  La  procedura  di  cui   al
          presente comma si applica anche a chi intende  avviare  una
          attivita' di recupero o di smaltimento  di  rifiuti  in  un
          impianto  gia'  esistente,  precedentemente  utilizzato   o
          adibito ad altre  attivita'.  Ove  la  nuova  attivita'  di
          recupero o di smaltimento sia sottoposta a  valutazione  di
          impatto ambientale, si applicano le  disposizioni  previste
          dalla parte seconda del presente decreto per  le  modifiche
          sostanziali. 
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
          impianti  rientranti  nel  campo  di   applicazione   della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
              3.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e   le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
          recuperare; 
              b) i requisiti  tecnici,  con  particolare  riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai tipi ed ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed  alla
          conformita' dell'impianto  alla  nuova  forma  di  gestione
          richiesta; 
              c) le precauzioni da prendere in materia  di  sicurezza
          ed igiene ambientale; 
              d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 
              e) il metodo di trattamento e di recupero; 
              f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico; 
              g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa  in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 
              h)  le  garanzie  finanziarie,   ove   previste   dalla
          normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie  sono
          in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
          registrate ai sensi del regolamento (CE) n.  761/2001,  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  marzo  2001
          (Emas), e del quaranta per cento nel  caso  di  imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001; 
              i)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 208, comma 12. 
              4.   Ferma   restando   l'applicazione   delle    norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano al deposito temporaneo  effettuato  nel  rispetto
          delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera  m),
          che e' soggetto unicamente  agli  adempimenti  relativi  al
          registro di carico e scarico di  cui  all'art.  190  ed  al
          divieto di miscelazione di cui all'art. 187. 
              6. Per i rifiuti in aree portuali e per  le  operazioni
          di imbarco e sbarco in caso di  trasporto  transfrontaliere
          di rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208,  comma
          14. 
              7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208,  comma
          15, si applicano le disposizioni ivi previste. 
              8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
          il procedimento relativo  al  rilascio  dell'autorizzazione
          entro i termini previsti dal comma 1, si applica il  potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
          essere  comunicate,  a  cura  dell'amministrazione  che  le
          rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1,  che  cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'art.
          212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica.». 
              «Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca  e  di
          sperimentazione). - 1. I termini di cui agli articoli 208 e
          210 sono  ridotti  alla  meta'  per  l'autorizzazione  alla
          realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione  qualora  siano  rispettate   le   seguenti
          condizioni: 
              a)  le  attivita'  di  gestione  degli   impianti   non
          comportino utile economico; 
              b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
          a  5  tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe  giustificate
          dall'esigenza   di    effettuare    prove    di    impianti
          caratterizzati da  innovazioni,  che  devono  pero'  essere
          limitate alla durata di tali prove. 
              2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma  1  e'
          di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa  previa
          verifica  annuale  dei  risultati  raggiunti  e  non   puo'
          comunque superare altri due anni. 
              3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
          non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
          cui al comma 1, l'interessato puo'  presentare  istanza  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, che si esprime  nei  successivi  sessanta  giorni  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive  e
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
          Stato. 
              4. In caso di rischio di agenti patogeni o di  sostanze
          sconosciute e pericolose  dal  punto  di  vista  sanitario,
          l'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si esprime nei  successivi  sessanta  giorni,  di
          concerto con i Ministri delle attivita'  produttive,  della
          salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              5. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia, all'ISPRA che cura  l'inserimento  in  un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'art. 208, comma 16, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.» 
              «Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali).  -  1.
          Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai  sensi
          del  decreto  legislativo  18   febbraio   2005,   n.   59,
          sostituiscono ad ogni effetto,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste: (894) 
              a) le autorizzazioni di cui al presente capo; 
              b) la comunicazione di cui all'art. 216,  limitatamente
          alle   attivita'   non   ricadenti   nella   categoria    5
          dell'Allegato I del decreto legislativo 18  febbraio  2005,
          n. 59, che,  se  svolte  in  procedura  semplificata,  sono
          escluse  dall'autorizzazione  ambientale  integrata,  ferma
          restando la possibilita' di utilizzare  successivamente  le
          procedure semplificate previste dal capo V. 
              2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del
          regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati  agli
          impianti di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli  214  e  216
          del presente decreto.» 
              «Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  177,
          comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
              L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
          operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai  sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme
          restando le disposizioni delle direttive e dei  regolamenti
          dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio  aerobico
          di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
          vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
          che hanno una capacita' di  trattamento  non  eccedente  80
          tonnellate  annue  e  sono  destinati   esclusivamente   al
          trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i  suddetti
          rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
          una convenzione di associazione per la  gestione  congiunta
          del servizio, acquisito il  parere  dell'Agenzia  regionale
          per   la    protezione    dell'ambiente    (ARPA)    previa
          predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
          che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
          ambito comunale,  possono  essere  realizzati  e  posti  in
          esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree  agricole,
          nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
          delle  norme  antisismiche,   ambientali,   di   sicurezza,
          antincendio  e  igienico-sanitarie,  delle  norme  relative
          all'efficienza energetica nonche'  delle  disposizioni  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all'art. 189, attraverso il Catasto  telematico  e  secondo
          gli standard concordati con ISPRA, che  cura  l'inserimento
          in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  dei
          seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
          registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi  dell'art.
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono  stabilire,  nel  rispetto  dell'art.  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.» 
              «Art. 215 (Autosmaltimento).  -  1.  A  condizione  che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2  e  3,  e  siano
          tenute in considerazione le migliori tecniche  disponibili,
          le attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuate nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente. 
              2. Le norme tecniche di cui al  comma  1  prevedono  in
          particolare: 
              a) il tipo,  la  quantita'  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire; 
              b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
              c) le condizioni per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli impianti; 
              d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
              e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi  idrici
          nell'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
              a) il rispetto delle condizioni e delle norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il rispetto delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
              6. Restano sottoposte alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.» 
              «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1.  A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio
          delle  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
          intrapreso decorsi novanta giorni  dalla  comunicazione  di
          inizio  di  attivita'   alla   provincia   territorialmente
          competente.  Nelle  ipotesi   di   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici di cui all'art. 227, comma 1,  lettera  a),  di
          veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),
          e di impianti di coincenerimento, l'avvio  delle  attivita'
          e' subordinato all'effettuazione di una visita  preventiva,
          da parte della  provincia  competente  per  territorio,  da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
          predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4,  lettera  b),  e
          dei limiti delle altre emissioni  inquinanti  stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
          specifici tipi di rifiuti  cessano  di  essere  considerati
          rifiuti,  sono  sottoposte  alle   procedure   semplificate
          disciplinate dall'art.  214  del  presente  decreto  e  dal
          presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive   previsti   dai   predetti   regolamenti,    con
          particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre, alle procedure semplificate  disciplinate  dall'art.
          214  del  presente  decreto  e  dal  presente  articolo   a
          condizione  che  siano  rispettati  tutti  i  requisiti,  i
          criteri e le prescrizioni soggettive e  oggettive  previsti
          dai predetti regolamenti con particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art.  9-bis  del
          decreto-legge 6 novembre  2008,  n.  172,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al  medesimo  comma  8-quater  o  all'art.  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del  2002  e  n.  269  del  2005  e  dell'art.  9-bis   del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9. Con apposite norme tecniche adottate  ai  sensi  del
          comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          e'  individuata  una  lista  di  rifiuti   non   pericolosi
          maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi
          nell'osservanza dei seguenti criteri: 
              a) diffusione dell'impiego nel  settore  manifatturiero
          sulla base di dati di contabilita' nazionale o di studi  di
          settore o di programmi specifici di  gestione  dei  rifiuti
          approvati ai sensi delle disposizioni  di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto; 
              b) utilizzazione  coerente  con  le  migliori  tecniche
          disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza
          usare  procedimenti  o   metodi   che   potrebbero   recare
          pregiudizio all'ambiente; 
              c) impiego in impianti autorizzati. 
              10. I rifiuti individuati ai sensi  del  comma  9  sono
          sottoposti  unica  mente  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonche' alle  relative
          norme  sanzionatorie  contenute  nella  parte  quarta   del
          presente decreto. Sulla  base  delle  informazioni  di  cui
          all'art. 189 il Catasto redige per  ciascuna  provincia  un
          elenco degli impianti di cui al comma 9. 
              11. Alle attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo ed oggettivo al recupero. 
              12. Le condizioni  e  le  norme  tecniche  relative  ai
          rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono  comunicate  alla
          Commissione dell'Unione europea tre mesi prima  della  loro
          entrata in vigore. 
              13. Le operazioni  di  messa  in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le  norme
          tecniche  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto   alle   sezioni   regionali
          dell'Albo sono trasmesse, a cura  delle  Sezioni  medesime,
          alla provincia territorialmente competente.». 
              - Il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 8.