Art. 11 Punto di contatto nazionale 1. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia e' individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, il punto di contatto nazionale si avvale della collaborazione della banca dati.