Art. 12 Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto 1. La consultazione dei profili del DNA contenuti nella banca dati, per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, anche per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati secondo quanto previsto dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, in modalita' automatizzata, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale. 2. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionali puo' essere effettuata in modalita' automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando anche l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi. 3. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto estero. 4. La notifica automatizzata di cui al comma 3 e' fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e 8, comma 2, della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI ed al Capo I del relativo allegato e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA. 5. In caso di esito positivo, la banca dati inoltra con modalita' telematica automatizzata analoga comunicazione al punto di contatto nazionale e al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati, e svolge le attivita' di cui all'articolo 13, comma 4, e quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere le successive richieste di ulteriori informazioni provenienti dal corrispondente punto di contatto estero.
Note all'art. 12: - Per l'argomento della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 n. 2008/616/GAI: «Art. 7 (Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA). - 1. Gli Stati membri utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set - ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci - ISSOL). 2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata. 3. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi agli altri Stati membri. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrita' dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025. 5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.»; «Art. 8 (Norme per le domande e le risposte in relazione ai dati sul DNA). - 1. La domanda di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 3 o 4 della decisione 2008/615/GAI contiene unicamente le seguenti informazioni: a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente; b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda; c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento; d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); e e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualita' delle procedure di consultazione automatizzata. 2. La risposta (relazione sulla concordanza) alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni: a) un'indicazione della presenza o meno di concordanze (hits/no hits); b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici di Stato membro dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); g) i profili DNA richiesti e quelli per cui e' riscontrata una concordanza; e h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualita' delle procedure di consultazione automatizzata. 3. La notifica automatizzata di una concordanza e' fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo e' indicato nel capo 1 dell'allegato della presente decisione. 4. Gli Stati membri provvedono affinche' le domande siano conformi a dichiarazioni formulate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, della decisione 2008/615/GAI. Tali dichiarazioni figurano nel manuale di cui all'art. 18, paragrafo 2, della presente decisione.». - Il Capo 1 dell'allegato della sopra citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI tratta dello "Scambio di dati sul DNA". - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01, si veda nelle note alle premesse.