Art. 13 
 
Trasmissione dei profili del DNA da parte degli  Stati  esteri  verso
  l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto 
  1. La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA  in
ambito  internazionale  formula  specifica  richiesta  al  punto   di
contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate  tramite
un'applicazione del portale della banca dati,  tramite  il  punto  di
contatto nazionale, caso per caso ai sensi dell'articolo  2,  lettera
k) della Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI,
secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile  della  banca
dati in conformita' agli articoli 7, 8, 9, 10 e  11  della  decisione
del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, nonche' in base ai
protocolli e ai canali di comunicazione internazionali  e  successive
modificazioni. 
  2. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo  numero  di
riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata,
tramite un'applicazione del portale della banca  dati,  al  punto  di
contatto nazionale e alla polizia giudiziaria richiedente, nonche' al
laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati. 
  3. La notifica automatizzata di cui al comma 2 e' fornita  solo  se
il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari
o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e  8,  comma  2,  della
decisione del Consiglio dell'Unione europea  n.  2008/616/GAI  ed  al
Capo I del  relativo  allegato  e  dalla  risoluzione  del  Consiglio
dell'Unione europea n. 2009/C  296/01  sullo  scambio  dei  risultati
delle analisi del DNA. 
  4. In caso di esito positivo, la banca dati  effettua  la  verifica
della correttezza del profilo del DNA confrontando il  dato  inserito
nella banca dati  con  la  sequenza  numerica  dell'elettroferogramma
fornita dal laboratorio, comunicando gli esiti al punto  di  contatto
nazionale, per consentirgli di valutare la  tipologia  ed  il  numero
delle successive richieste di altri dati personali disponibili  e  di
altre informazioni connesse con il profilo  DNA  corrispondente  alla
risposta positiva,  secondo  quanto  indicato  all'articolo  5  della
decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 2,  lettera  k)  della  citata
          decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI
          si veda nelle note all'art. 9. 
              - Per il testo  degli  articoli  7  e  8  della  citata
          decisione del Consiglio dell'Unione europea del  23  giugno
          2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda  nelle  note
          alle premesse) si veda nelle note all'art. 12. 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e  11  della
          citata decisione del Consiglio dell'Unione europea  del  23
          giugno 2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda nelle
          note alle premesse): 
              «Art. 9 (Procedura di trasmissione per la consultazione
          automatizzata  dei  profili   DNA   non   identificati   in
          conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - 1.
          Se nella consultazione a partire  da  un  profilo  DNA  non
          identificato non e' stata  riscontrata  alcuna  concordanza
          nella banca dati nazionale o se e'  stata  riscontrata  una
          concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo
          DNA non identificato  puo'  essere  trasmesso  a  tutte  le
          banche  dati  degli  altri  Stati  membri   e,   se   nella
          consultazione a partire da un profilo DNA non  identificato
          sono riscontrate concordanze con  profili  DNA  indicizzati
          e/o profili DNA non identificati nelle  banche  dati  degli
          altri  Stati  membri,  tali  concordanze  sono   comunicate
          automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi
          allo  Stato  membro  richiedente;  se  non  possono  essere
          riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati
          membri,  cio'  e'  comunicato  automaticamente  allo  Stato
          membro richiedente. 
              2. Se  nella  consultazione  con  un  profilo  DNA  non
          identificato e' riscontrata una  concordanza  nelle  banche
          dati  degli  altri  Stati  membri,  ciascuno  Stato  membro
          interessato puo' inserire una annotazione al riguardo nella
          propria banca dati nazionale.»; 
              «Art.   10   (Procedura   di   trasmissione   per    la
          consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati  in
          conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - Se
          nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato
          non e' stata riscontrata nella banca dati nazionale  alcuna
          corrispondenza con un profilo DNA indicizzato  o  e'  stata
          riscontrata  una  concordanza  con  un  profilo   DNA   non
          identificato, tale  profilo  DNA  indicizzato  puo'  allora
          essere trasmesso a tutte le banche dati degli  altri  Stati
          membri e, se nella consultazione a partire da tale  profilo
          DNA indicizzato sono riscontrate nelle  banche  dati  degli
          altri Stati membri concordanze con profili DNA  indicizzati
          e/o profili DNA non  identificati,  tali  concordanze  sono
          comunicate automaticamente e i  dati  indicizzati  sul  DNA
          sono  trasmessi  allo  Stato  membro  richiedente;  se  non
          possono essere riscontrate concordanze  nelle  banche  dati
          degli   altri   Stati   membri,    cio'    e'    comunicato
          automaticamente allo Stato membro richiedente.»; 
              «Art. 11 (Procedura di trasmissione  per  il  raffronto
          automatizzato dei profili DNA in  conformita'  dell'art.  4
          della decisione 2008/615/GAI). - 1. Se nel raffronto con un
          profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle  banche
          dati degli altri Stati membri concordanze con  profili  DNA
          indicizzati  e/o  profili  DNA   non   identificati,   tali
          concordanze  sono  comunicate  automaticamente  e  i   dati
          indicizzati  sul  DNA  sono  trasmessi  allo  Stato  membro
          richiedente. 
              2. Se nel raffronto con profili  DNA  non  identificati
          sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri
          concordanze con profili DNA non identificati o profili  DNA
          indicizzati,  ciascuno  Stato   membro   interessato   puo'
          inserire una annotazione al riguardo  nella  propria  banca
          dati nazionale.». 
              - Per l'argomento del Capo 1 dell'allegato della  sopra
          citata decisione del Consiglio dell'Unione europea  del  23
          giugno 2008 si veda nelle note all'art. 12. 
              -  Per  l'argomento  della  risoluzione  del  Consiglio
          dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C  296/01
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della   citata
          decisione 2008/615/GAI: 
              «Art. 5 (Trasmissione di  altri  dati  personali  e  di
          altre informazioni). - Qualora si constati  la  concordanza
          di profili DNA nell'ambito  delle  procedure  di  cui  agli
          articoli 3 e 4, la trasmissione  di  altri  dati  personali
          concernenti  i   dati   indicizzati,   nonche'   di   altre
          informazioni avviene in base  alla  legislazione  nazionale
          dello Stato  membro  richiesto,  comprese  le  disposizioni
          relative all'assistenza giudiziaria.».