Art. 13 Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto 1. La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite un'applicazione del portale della banca dati, tramite il punto di contatto nazionale, caso per caso ai sensi dell'articolo 2, lettera k) della Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, nonche' in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali e successive modificazioni. 2. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto nazionale e alla polizia giudiziaria richiedente, nonche' al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati. 3. La notifica automatizzata di cui al comma 2 e' fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e 8, comma 2, della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI ed al Capo I del relativo allegato e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA. 4. In caso di esito positivo, la banca dati effettua la verifica della correttezza del profilo del DNA confrontando il dato inserito nella banca dati con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio, comunicando gli esiti al punto di contatto nazionale, per consentirgli di valutare la tipologia ed il numero delle successive richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva, secondo quanto indicato all'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2, lettera k) della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo degli articoli 7 e 8 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda nelle note alle premesse) si veda nelle note all'art. 12. - Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): «Art. 9 (Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - 1. Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non e' stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se e' stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato puo' essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati membri, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, cio' e' comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente. 2. Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato e' riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati membri, ciascuno Stato membro interessato puo' inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.»; «Art. 10 (Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non e' stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o e' stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato puo' allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, cio' e' comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.»; «Art. 11 (Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA in conformita' dell'art. 4 della decisione 2008/615/GAI). - 1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente. 2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato membro interessato puo' inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.». - Per l'argomento del Capo 1 dell'allegato della sopra citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 si veda nelle note all'art. 12. - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata decisione 2008/615/GAI: «Art. 5 (Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni). - Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonche' di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.».