Art. 23 Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, cosi' recita: «460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; b.1) per la quota del 50 per cento de-gli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi.».