Art. 29 Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU 1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo periodo sono soppressi; b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse. 2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito». 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente: «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»; b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse; c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. 5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 29: - Il testo del comma 109 della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, gia' modificato dalla legge n. 228/2012, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: «109. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.». - Per i riferimenti alla Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 21.