Art. 26 
 
 
Norme in materia di risorse finanziarie degli  Enti  parco  nazionali
                         coinvolti dal sisma 
 
  1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti  della  Laga  e
dei  Monti  Sibillini,  per  l'esercizio  finanziario  2016,  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e  14,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  agli  articoli  61  e  67  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e  142,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno
2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.