Art. 27 Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. 2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.