Art. 35 Fase di moltiplicazione 1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. 2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono: a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie; b) la produzione di materiale di propagazione di categoria «certificato». 3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono: a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate; b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura. 5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio. 6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.