Art. 35 
 
                       Fase di moltiplicazione 
 
  1. La produzione e la  certificazione  di  materiale  di  categoria
«certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori  di
micropropagazione e in vivai sotto  la  responsabilita'  di  vivaisti
singoli o associati.  I  campi  di  piante  madri,  i  laboratori  di
micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai  servizi  fitosanitari
regionali o delle province autonome  devono  soddisfare  i  requisiti
previsti dai protocolli dell'Organizzazione  europea  e  mediterranea
per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti
a livello internazionale. Se tali protocolli  non  esistono,  il  SFR
competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a
livello nazionale. 
  2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono: 
  a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei  protocolli  di
cui al comma 1 previsti per ciascuna specie; 
  b)  la  produzione  di  materiale  di  propagazione  di   categoria
«certificato». 
  3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie. 
  4. I centri di  moltiplicazione  (CM)  che  intendono  ottenere  il
riconoscimento dai SFR devono: 
  a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei  confronti
degli  organismi  di  controllo  e  certificazione  in  possesso   di
specifiche competenze documentate; 
  b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di
lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; 
  c) disporre di  attrezzature  meccaniche  per  la  lavorazione,  la
conservazione e il trasporto  da  utilizzare  esclusivamente  per  le
attivita' della struttura. 
  5.  Le  domande  per  ottenere  il  riconoscimento  di  centro   di
moltiplicazione  e  le  domande  per   ottenere   la   certificazione
genetico-sanitaria del materiale vivaistico  prodotto  devono  essere
presentate al SFR competente per territorio. 
  6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente  alle
normative  vigenti  in  materia  fitosanitaria,   alle   disposizioni
previste  dal  presente  decreto   e   relativi   allegati,   nonche'
ottemperare  alle  prescrizioni  impartite  dal  SFR  competente  per
territorio. Al SFR compete la verifica  della  corretta  applicazione
del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.