Art. 36 Requisiti per la certificazione dei materiali certificati 1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali certificati, presentando specifica domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente; d) riferimento della varieta'; e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal SFR, in cui e' conservata la pianta madre certificata; f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. 4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata. Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; b) essere coltivata a partire da materiali di base. 5. Le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione. 6. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38. 7. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'art. 38. 8. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale certificato, presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2 e se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 37 e 38. 9. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati. 10. Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23 comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti. 11. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.