Art. 36 
 
      Requisiti per la certificazione dei materiali certificati 
 
  1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri  e  le
piante  da  frutto  sono  certificati  ufficialmente  come  materiali
certificati, presentando specifica  domanda  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) dell'ufficio  competente  del  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. 
  2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
  a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente; 
  b) indirizzo della sede legale del richiedente; 
  c) recapito di  posta  elettronica  certificata  e  telefonico  del
richiedente; 
  d) riferimento della varieta'; 
  e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal
SFR, in cui e' conservata la pianta madre certificata; 
  f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare; 
  g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti  da  una
privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare  la  domanda
con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali. 
  3. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
certificati come materiali certificati se soddisfano i  requisiti  di
cui ai commi 4, 5, 6 e 7. 
  4. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
moltiplicati a partire da una pianta madre  certificata.  Una  pianta
madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti: 
  a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; 
  b) essere coltivata a partire da materiali di base. 
  5. Le piante madri certificate sono  numerate  progressivamente  in
modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in  modo
da garantire la loro  identificazione  univoca  e  la  tracciabilita'
durante tutto il processo di produzione. 
  6. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto  soddisfano
i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e agli articoli
26, 37 e 38. 
  7. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i
requisiti relativi al terreno di cui all'art. 38. 
  8. Un portainnesto non appartenente a una varieta'  e'  certificato
ufficialmente  come  materiale  certificato,  presentando   specifica
domanda, come disposto ai commi 1 e 2 e  se  e'  corrispondente  alla
descrizione della sua  specie  e  se  soddisfa  i  requisiti  di  cui
all'art. 23, comma  5,  e  i  requisiti  supplementari  di  cui  agli
articoli 26, 37 e 38. 
  9. Ai fini della presente sezione,  ogni  riferimento  alle  piante
madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va  inteso
come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento  ai
materiali  di  pre-base  va  inteso  come  riferimento  ai  materiali
certificati. 
  10. Qualora una pianta madre certificata o i materiali  certificati
non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23 comma
5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore li rimuove dal sito  che
ospita le altre  piante  madri  certificate  e  gli  altri  materiali
certificati. La pianta madre o  i  materiali  cosi'  rimossi  possono
essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino  i  relativi
requisiti. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il
fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che tale
pianta madre o tali  materiali  siano  nuovamente  conformi  a  detti
requisiti. 
  11. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una
pianta madre certificata o un materiale certificato che non  soddisfa
piu' i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26,  37
e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che  ospita  le  altre  piante
madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta  madre
o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come  materiali
CAC, purche' soddisfino i relativi  requisiti.  Invece  di  rimuovere
tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine
di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.