Art. 37 
 
                       Requisiti fitosanitari 
 
  1. Una pianta madre  certificata,  i  materiali  certificati  e  le
piante  da  frutto  sono  esenti  dagli  organismi  nocivi   elencati
nell'allegato I o conformi ai livelli di  tolleranza,  ove  presenti,
come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il  genere  o  la
specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle  strutture,
nei campi e nei lotti la  pianta  madre  certificata  o  i  materiali
certificati in questione  risultano  esenti  dagli  organismi  nocivi
elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in
questione. La percentuale di piante madri  di  base  o  di  materiali
certificati infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli  di
tolleranza ove  stabiliti  dall'allegato  I.  L'ispezione  visiva  e'
effettuata  dal  SFR  competente  per  territorio  o  dal   fornitore
registrato secondo le prescrizioni di cui all'allegato I  per  quanto
riguarda il genere o la specie in questione. In  caso  di  dubbi  per
quanto  riguarda  la  presenza  di  tali  organismi  nocivi,  il  SFR
competente per territorio o il  fornitore  registrato  effettuano  il
campionamento e  l'analisi  della  pianta  madre  certificata  o  dei
materiali certificati in questione. 
  2. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al  comma  1  si
applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello
internazionale. Se tali protocolli non esistono,  il  SFR  competente
per territorio applica i protocolli pertinenti  stabiliti  a  livello
nazionale. Il SFR competente per territorio o il fornitore registrato
invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN. 
  3. Il comma 1 non si applica alle piante  madri  certificate  e  ai
materiali certificati durante la crioconservazione.