Art. 37 Requisiti fitosanitari 1. Una pianta madre certificata, i materiali certificati e le piante da frutto sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I o conformi ai livelli di tolleranza, ove presenti, come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre certificata o i materiali certificati in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. La percentuale di piante madri di base o di materiali certificati infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli di tolleranza ove stabiliti dall'allegato I. L'ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione. 2. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio o il fornitore registrato invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN. 3. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.