Art. 51
Assistenza agli invalidi
1. Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di
guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
2. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3
agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di
pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il
medico ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente.
3. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto,
ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate
dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalita' previsti
dalla normativa vigente.