Art. 53 
 
 
         Persone affette da malattie croniche e invalidanti 
 
  1.  Le  persone  affette  dalle  malattie  croniche  e  invalidanti
individuate  dall'allegato  8  al  presente  decreto  hanno   diritto
all'esenzione  dalla  partecipazione  al  costo   delle   prestazioni
sanitarie indicate dal medesimo.