Art. 59
Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato
di gravidanza e a tutela della maternita'
1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della
maternita' indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B,
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla
partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche,
i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale)
nonche' l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture.
2. La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
e' effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti
operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista e'
obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi
specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B.
3. In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10A, sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare
eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o
un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati
dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte
dallo specialista.
4. Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10B, sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o
fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina
generale.
5. Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate
dall'allegato 10C, sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale,
prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome
individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali
prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne
e alle coppie un adeguato sostegno.
6. In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione
al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie
per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.
7. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente
articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
8. Qualora dalle visite ostetrico-ginecologiche periodiche, durante
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso
dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio
psicologico, e' escluso dalla partecipazione al costo un colloquio
psicologico clinico con finalita' diagnostiche.
9. Il decreto del Ministro della sanita' del 10 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, e'
abrogato.