Art. 61
Assistenza sanitaria all'estero
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) nonche' negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza e' erogata
alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di
soggiorno nei limiti e con le modalita' fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato
italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa.
L'assistenza sanitaria in forma diretta e' altresi' garantita agli
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA
o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalita' fissate
dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni
stipulate dallo Stato italiano.
2. Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della
normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario
nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti,
previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza,
l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA
e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere
erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il
profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in
forma diretta, e' prevista, nei limiti e con le modalita' fissate dai
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione
rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza,
sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.
3. Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di
attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,
fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe
regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le
modalita' fissate dal decreto legislativo citato e delle norme
nazionali e regionali attuative.
4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione,
l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata,
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse
nelle aree di attivita' di cui ai livelli essenziali di assistenza,
che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma
adeguata alla particolarita' del caso clinico, nelle forme e con le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»
(pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7.
5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale e' sostituito
dal seguente: «E' considerata «prestazione non ottenibile in forma
adeguata alla particolarita' del caso clinico» la prestazione
garantita ai propri assistiti dall'autorita' sanitaria nazionale del
Paese nel quale e' effettuata che richiede specifiche
professionalita' ovvero procedure tecniche o curative non praticate,
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in
Italia ovvero realizzate mediante attrezzature piu' idonee di quelle
presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal
servizio sanitario nazionale.»
6. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale e' sostituito
dal seguente: «Ai fini del presente decreto, e' da considerarsi
centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri
a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di
assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e
definizioni propri dell'ordinamento italiano.»
7. Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24
gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e
successive modificazioni.