Art. 63
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
non in regola con il permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le
cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la
vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
2. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a
parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della
legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e
del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento
con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni e dalle province autonome;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed
eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
4. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parita' con i cittadini
italiani.