Art. 64
Norme finali e transitorie
1. Con successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri
uniformi per la individuazione di limiti e modalita' di erogazione
delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle
province autonome.
2. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati,
entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per
la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle
medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto
ministeriale 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale 9
dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilita' e indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale». Fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni,
l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto
all'esenzione e' contenuto nell'allegato 8-bis.
3. Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi
protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a)
dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art.
8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni
previste dalle medesime disposizioni.
4. Le disposizioni in materia di malattie rare di cui all'art. 52 e
all'allegato 7 entrano in vigore dal centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; entro tale data le
regioni e le provincie autonome adeguano le Reti regionali per le
malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi e i Registri
regionali.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e
successive integrazioni e modificazioni e' abrogato, fermo restando
quanto previsto dai commi 2 e 3 e 4.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2017
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 304