Art. 19 
 
                        Servizi dell'FSE-INI 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 12, comma 15-ter, punto 3)  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  l'FSE-INI  rende  disponibili,
alle regioni e province  autonome  che  ne  abbiano  fatto  richiesta
secondo le modalita' di cui all'art. 20, i  servizi  descritti  nella
circolare Agid, in conformita' con quanto previsto dall'art.  27  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015. 
  2. L'accesso al  Sistema  TS  da  parte  dei  soggetti  interessati
avviene con le credenziali gia' in possesso dei medesimi soggetti per
il Sistema TS. 
  3. L'FSE-INI registra, in sistemi distinti, uno per ogni regione  e
provincia autonoma le informazioni dettagliate nella  circolare  Agid
di cui al comma 1. 
  4. Le regioni e province autonome di cui al comma 1  sono  titolari
del trattamento dei dati di propria competenza. 
  5. Le regioni e province autonome di cui al comma  1  designano  il
Ministero dell'economia e delle finanze  quale  responsabile  esterno
del trattamento dei dati di cui al presente articolo.