Art. 20 
 
Richieste  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nonche'  del
                       Ministero della salute 
 
  1.  Entro  il  31  marzo  2017,  le  regioni  e  province  autonome
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero
della salute la richiesta di volersi avvalere di tutti  o  parte  dei
servizi FSE-INI di cui all'art. 19 per la realizzazione del  FSE  per
gli assistiti del Servizio sanitario nazionale di propria competenza. 
  2. Entro il 31 marzo 2017, il Ministero della  salute  comunica  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  l'eventuale  richiesta  di
volersi avvalere di tutti o parte dei servizi FSE-INI di cui all'art.
19 per la realizzazione del FSE per gli assistiti SASN. 
  3. A fronte delle richieste di cui al comma 1,  la  diffusione  dei
servizi richiesti e' definita attraverso  accordi  specifici  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute  e
le singole  regioni  e  province  autonome,  che  indicano  anche  la
tempistica di disponibilita' dei servizi. 
  4. Con specifici accordi tra il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero della salute sara' definita la diffusione  per
i SASN. 
  5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 inerenti la diffusione  presso
le singole regioni, le province autonome e i SASN delle  disposizioni
di cui al presente decreto, sono da concludersi entro aprile 2017.