Art. 18. Teatri di tradizione 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali e' consentito un numero inferiore, nonche' impiegare artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione. 2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attivita' di produzione e ospitalita' di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresi', anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e spettacoli di danza, questi ultimi anche con musica su supporto registrato. La produzione e l'ospitalita' di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovra' rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. I teatri devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sara' proporzionalmente ridotto. Di conseguenza nel secondo o terzoanno del triennio il progetto verra' valutato nell'ambito del settore attivita' liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.