Art. 18. 
                        Teatri di tradizione 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai teatri di  tradizione,  di  cui
all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.  800,  che  effettuino
complessivamente nell'anno un minimo di duemila giornate  lavorative,
come definite all'Allegato D, comprese  quelle  di  complessi  terzi,
comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non  meno  di
quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana  o  di
Paesi UE,  salvo  i  casi  di  esecuzione  di  opere  da  camera,  da
evidenziare nel programma annuale, per  le  quali  e'  consentito  un
numero inferiore, nonche' impiegare artisti  lirici  di  nazionalita'
italiana o di Paesi  UE  in  misura  prevalente  rispetto  all'intera
programmazione. 
  2. Per l'ammissione al contributo, i  teatri  di  cui  al  comma  1
devono effettuare attivita' di  produzione  e  ospitalita'  di  opere
liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre  spettacoli,
svolti in presenza di un pubblico in possesso di regolare  titolo  di
ingresso acquistato. A tal fine, sono considerate, altresi', anche le
opere da camera e le operette con musica dal vivo. I teatri di cui al
comma 1 possono, inoltre, organizzare concerti, musical e  spettacoli
di danza, questi ultimi anche con musica su supporto  registrato.  La
produzione e l'ospitalita' di opere liriche,  anche  da  camera,  e/o
operette con musica dal vivo dovra' rappresentare almeno il  sessanta
per cento  del  programma.  I  teatri  devono,  altresi',  registrare
entrate annuali da  enti  territoriali  o  altri  enti  pubblici  non
inferiori al quaranta per cento del contributo statale.  In  fase  di
monitoraggio a consuntivo, nel caso  di  mancato  raggiungimento  del
predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali  o  di
altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sara'
proporzionalmente ridotto. Di conseguenza nel secondo o terzoanno del
triennio  il  progetto  verra'  valutato  nell'ambito   del   settore
attivita' liriche  ordinarie,  anche  con  la  costituzione,  laddove
necessario, di un apposito sottoinsieme.