Art. 19. Istituzioni concertistico-orchestrali 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato. 2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attivita'. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi per non piu' del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' dichiarata, e devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul fondo sara' proporzionalmenteridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verra' valutato nell'ambito del settoredei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme. Per le istituzioni concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attivita' programmata.