Art. 20. 
                     Attivita' liriche ordinarie 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  agli  organismi  che  organizzano
manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge  14  agosto
1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) la materiale  realizzazione  dei  progetti  sia  curata  dalle
societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di
cui all'articolo 42 della citata legge n. 800  del  1967,  ovvero  da
istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o
la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,  ovvero
i cui organi di amministrazione, di direzione o  di  vigilanza  siano
costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati
dai medesimi soggetti; 
    b) il programma  di  attivita'  preveda,  nell'anno,  almeno  due
spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di
regolare titolo di ingresso acquistato, con un  proporzionato  numero
di prove, per almeno ottocento giornate lavorative,  comprese  quelli
di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati  o  in  spazi
aperti con condizioni acustiche ottimali; 
    c)  siano  impiegati  non  meno  di   quarantacinque   professori
d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i  casi  di
esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma  annuale,
per le quali e' consentito un numero inferiore; 
    d) siano impiegati artisti lirici di nazionalita' italiana  o  di
Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.