Art. 20. Attivita' liriche ordinarie 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi che organizzano manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda, nell'anno, almeno due spettacoli e quattro recite in presenza di un pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso acquistato, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, comprese quelli di complessi terzi, e sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per le quali e' consentito un numero inferiore; d) siano impiegati artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.