Art. 21. 
       Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai complessi strumentali o corali,
anche di musica popolare contemporanea di qualita',  che,  nell'anno,
effettuino almeno  cinquecento  giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico
orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il trenta per  cento
dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati. 
  2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma
8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente  articolo  sono  pari,
rispettivamente,  a  duecentocinquanta  giornate   lavorative,   come
definite all'Allegato  D,  e  dieci  concerti  con  proprio  organico
orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il venti  per  cento
dei concerti all'estero.