Art. 21. Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualita', che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati. 2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero.