Art. 16 
 
Effetti  della  composizione  consensuale  delle  controversie  sulle
  successive azioni per il risarcimento del danno 
 
  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno  da  violazione  del
diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato
ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la  parte
di  danno  imputabile  al  coautore  della  violazione  che   vi   ha
partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato. 
  2. I coautori della violazione che  non  hanno  partecipato  ad  un
accordo che compone la controversia non hanno regresso nei  confronti
dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per  la  parte
del danno a questi imputabile. 
  3. Quando i coautori della violazione  che  non  hanno  partecipato
all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta  la
parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo,
il soggetto danneggiato puo' chiedere  il  risarcimento  ai  coautori
della violazione che hanno  partecipato  all'accordo,  salvo  che  le
parti che hanno partecipato all'accordo che compone  la  controversia
lo abbiano espressamente escluso. 
  4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del  codice
civile, nel determinare la misura del regresso  dovuto  dal  coautore
della violazione a ciascuno degli  altri  coautori  della  violazione
responsabili per il danno  cagionato  dalla  violazione  del  diritto
della  concorrenza,  il  giudice   tiene   conto   del   risarcimento
corrisposto dal  predetto  coautore  interessato  nell'ambito  di  un
accordo che compone la controversia concluso in precedenza. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
il procedimento di composizione  consensuale  della  controversia  e'
definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo  VIII
del libro IV del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il testo dell'articolo 2055 del  codice  civile  si
          veda nelle note all'articolo 9. 
              Il capo IV del titolo VIII del libro IV del  codice  di
          procedura civile e' cosi' rubricato: 
              " DEL LODO"