Art. 16 Regime transitorio 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura gia' costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2017 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 612