Art. 16 
 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  alle  camere
arbitrali e di conciliazione  dell'avvocatura  gia'  costituite  alla
data di entrata in vigore del  decreto  medesimo,  decorsi  sei  mesi
dalla predetta data. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 14 febbraio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 612