Art. 24 
 
         Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione 
                          dei loro diritti 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma  2  e
gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta  l'anno  a
ciascun titolare  dei  diritti  cui  abbiano  attribuito  proventi  o
effettuato pagamenti  nel  corso  dell'anno  precedente  le  seguenti
informazioni   relative   al   periodo   annuale    di    riferimento
dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti: 
    a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti; 
    b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti; 
    c) gli importi pagati dall'organismo di  gestione  collettiva  al
titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e  per
tipo di utilizzo; 
    d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale  sono
stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei  diritti  salvo
che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione  da  parte  degli
utilizzatori, non sia stato possibile  per  l'organismo  di  gestione
collettiva fornire questa informazione; 
    e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione; 
    f) le detrazioni  applicate  a  titolo  diverso  dalle  spese  di
gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente  previste  dalla
normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali  o
educativi; 
    g) i proventi di  diritti  attribuiti  e  non  ancora  pagati  al
titolare di diritti per qualsiasi periodo. 
  2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano  a  loro  volta
come membri soggetti incaricati della distribuzione dei  proventi  ai
titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al  precedente
comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in
possesso.  Tali  soggetti  forniscono  almeno  una  volta  l'anno  le
informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui  abbiano
attribuito  proventi  o  effettuato  pagamenti  nel  corso  dell'anno
precedente.